Antiriciclaggio: trasferimenti in contanti limitati a 5000€ con la Manovra d’estate 2010

La Manovra d’estate del 2010 ha modificato i limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore disciplinati dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. In particolare l’art. 20 ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto il precedente limite pari a 12.500 euro è stato ridotto a 5.000 euro. A partire da tale data i trasferimenti di denaro  contante e dei titoli al portatore devono essere effettuati in misura inferiore alla nuova s

L’art. 20 della “Manovra d’estate 2010” ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto il precedente limite pari a 12.500 euro è stato ridotto a 5.000 euro. Con decorrenza da tale data, l’uso del contante e dei titoli al portatore devono essere inferiori alla nuova soglia massima.

Il medesimo limite interessa i libretti al portatore il cui saldo deve essere ridotto, entro la scadenza del 30 giugno 2011, al di sotto di tale importo.

Ulteriori novità hanno poi interessato anche le relative penalità. In particolare è stato modificato l’art. 58 del medesimo Decreto legislativo disponendo l’aumento delle sanzioni minime. Tale aumento è stato graduato, in alcuni casi anche fino a cinque volte, in relazione all’entità della violazione commessa.

In particolare si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Tale importo ha subito nel corso degli anni diverse oscillazioni in aumento ed in diminuzione che non rendono affatto agevole comprendere se un determinato comportamento abbia o meno violato le predette limitazioni. A tal proposito sarà necessario comprendere in quale periodo sia stato effettuato il trasferimento di denaro.

Al fine di verificare l’osservanza del limite di 5.000 euro previsto per il trasferimento del denaro contante si deve fare riferimento al momento in cui l’operazione si realizza effettivamente, cioè allorquando il pagamento viene materialmente effettuato.

Le limitazioni all’uso del contante al di sopra della predetta soglia riguarda tutti i cittadini indipendentemente dall’attività svolta. Tuttavia il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane, ma non dagli altri intermediari.
Nicola Forte