Tale disposizione rientra, invero, in un complesso di norme (si pensi, ad esempio, alla norma che prevede la comunicazione elettronica delle fatture per un importo superiore a Euro 3.000) dirette al potenziamento dei controlli nei confronti di imprese che versano in situazioni particolari e volte a contenere l’evasione, l’elusione, nonché le frodi in materia di IVA concretizzatesi in ambito nazionale e internazione (si pensi alle cosiddette “frodi carosello”).
Preliminarmente deve essere effettuata una distinzione tra l’accertamento sintetico e il redditometro. Il redditometro, infatti, è uno degli strumenti utilizzati nel corso dell’accertamento sintetico.
Nel precedente articolo pubblicato la scorsa settimana, analizzando le modalità con le quali determinare la base imponibile in materia di imposta sulle successioni, è stato puntualizzato che si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.
La Circolare esamina gli ambiti soggettivo e oggettivo, con i principali casi di esonero, e propone alcuni esempi di compilazione del quadro RW relativi alle fattispecie più ricorrenti.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun erede o legatario.
Il valore complessivo netto è determinato secondo le modalità indicate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 8 del Testo Unico sulle Successioni (TUS).
È necessario, però, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione e ciò scaturisca dal preventivo accordo delle parti.