Antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata della clientela

L’art. 28 stabilisce l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

  • in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 1);
  • quando il cliente non è fisicamente presente (comma 2);
  • in presenza di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari (comma 4);
  • in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo (comma 5).

Particolare attenzione occorre porre alla prima fattispecie: il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in base ai criteri di cui all’art. 20.

Quindi, in presenza di circostanze contraddistinte da un livello di anomalia che renda opportuna una maggiore accortezza, il professionista deve assumere una condotta particolarmente attenta che consiste nell’adozione di procedure di identificazione più rigorose.

Il professionista può quindi trovarsi di fronte a tre casistiche:

1) assenza di rischio o rischio di livello basso;
2) presenza di rischio elevato o più elevato;
3) esistenza di un vero e proprio sospetto secondo art. 41 del decreto.

Nel caso 1) vengono applicati gli obblighi ordinari di adeguata verifica o quelli semplificati quando vi siano i presupposti.

Nel caso 3) il professionista dovrà astenersi dall’eseguire la prestazione ed effettuerà una segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso 2), ovvero quello relativo al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, la normativa non prevede specifici obblighi. Pertanto, il professionista dovrà adottare gli adempimenti ordinari in modalità ancora più vigile e rigorosa. A tal proposito, le Linee Guida consigliano di adottare le seguenti modalità operative per la verifica rafforzata:

  • relativamente all’identificazione del titolare effettivo e alla verifica della sua identità sarebbe consigliabile adottare procedure volte a controlli più approfonditi attraverso visure camerali: pubblici registri, elenchi, conoscibili da chiunque;
  • i dati e le notizie forniti dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale dovrebbero essere analizzati in modo scrupoloso e messi in relazione con gli esiti dell’analisi del profilo di rischio del cliente specificato; resta comunque inalterato il principio per cui il professionista non può e non deve fare indagine;
  • il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere eseguito ad intervalli regolari di tempo.

Autore: Marta Carniel – Centro Studi CGN