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Soggetti interessati
L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “black list”, individuati con DDMM 4.5.99, 21.11.2001 e 23.1.2002.
Operazioni oggetto di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata relativamente alle seguenti operazioni attive/passive:
Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.
Periodicità di presentazione
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti.
Superamento del limite nel corso di un trimestre
I soggetti che superano il limite di euro 50.000,00 nel corso di un trimestre dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile della comunicazione; l’opzione è vincolante per l’intero anno.
Modalità e termini di versamento
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo considerato (mese o trimestre).
Contenuto
Come disposto dall’art.4 del D.L. n. 40/2010 nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati:
Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.
L’art.2 del D.M. 5.8.2010 ha escluso dalla comunicazione i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti a condizione che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti art.36-bis del DPR 633/72 (inibizione totale della detrazione dell’imposta sugli acquisti).
Nella comunicazione devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
Decorrenza
Secondo il disposto del D.L. n. 40/2010 l’obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1.7.2010. Primo adempimento in scadenza il 31.10.2010, posticipato al 2.11.2010 dal successivo D.M. 5.8.2010.
Sanzioni
In caso di omissione della dichiarazione, incompletezza della stessa e/o comunicazione di dati non veritieri è prevista l’applicazione della sanzione da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 4.130,00.
La Circolare ABI 21/2010 è intervenuta in merito alle modifiche apportate dal D.M. 5.8.2010 stabilendo l’esclusione di:
Pertanto, per i suddetti Paesi viene meno l’obbligo di inclusione nella comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti stabiliti in detti Stati.
Il D.M. 5.82010 reca ulteriori disposizioni che riguardano l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti ubicati nei Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare:
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN
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