Corte di Cassazione: la malattia non giustifica lo scostamento dagli studi di settore

Parametri/studi di settore: cause giustificative per lo scostamento dalla soglia di congruità

La Cassazione, con la sentenza n. . 22555 del 5 novembre 2010, ha affermato che per dimostrare l’infondatezza dell’avviso di accertamento dei maggiori compensi determinati in base ai parametri contabili, sono irrilevanti le circostanze evidenziate dal contribuente che fanno riferimento, nel caso di specie, all’assenza di una famiglia “da mantenere”, alla percezione di redditi da pensione, al supporto economico dei genitori, nonché alla certificazione di una patologia incidente in modo negativo sull’attività lavorativa.

Il fatto (il ricorso) e le motivazioni del contribuente

Il ricorso era stato presentato da un professionista (architetto), al quale erano stati accertati maggiori compensi per il periodo d’imposta 1998 e che era risultato, in primo grado, vittorioso.

I giudici di primo grado avevano ritenuto che l’attività professionale fosse esercitata solo in modo sussidiario, essendo il contribuente pensionato e malato. Invece, il giudice di appello ha accolto il ricorso dell’Ufficio ritenendo che il professionista non avesse assolto l’onere probatorio rimasto a suo carico.

Il professionista, nel formulare ricorso davanti al giudice di legittimità ha fornito ben nove elementi nessuno dei quali è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Il contribuente sosteneva l’illegittimità dell’accertamento in quanto gli strumenti utilizzati non erano rappresentativi della propria situazione personale-economica e, a fondamento di ciò, richiamava le seguenti circostanze:

  • concordanza tra gli importi dichiarati e quelli risultanti dagli estratti conto bancari;
  • percezione di redditi da pensione che lo portavano a non sviluppare la propria attività in maniera economicamente significativa;
  • non essere sposato e non avere figli (quindi, privo di soggetti da mantenere);
  • supporto familiare, abitando ancora con i genitori;
  • e la malattia che ne avrebbe ridotta la capacità di produzione dei compensi.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione le argomentazioni fornite dal contribuente non sono sufficienti a giustificare lo scostamento. Ciò in quanto il professionista che beneficia di pensione, che non abbia alcun familiare da mantenere e che possa fruire di un supporto familiare non necessariamente svolge e/o deve svolgere un’attività professionale ridotta rispetto al collega che viva solo degli onorari professionali, abbia familiari da mantenere e provveda in proprio anche alle spese di alloggio.
Inoltre, “la concordanza invocata, dimostra, al massimo, la formale coincidenza della dichiarazione fiscale con i conti bancari”. In sostanza, nessuna delle circostanze invocate dal contribuente “prova la concreta ricorrenza di circostanze peculiari, esterne o interne, influenti negativamente sul regolare svolgimento di qualsivoglia attività professionale”.
La medesima Corte di Cassazione ha ritenuto insufficiente a contrastare l’accertamento la certificazione medica prodotta dal contribuente attestante una patologia (ipotiroidismo) che avrebbe notevolmente ridotto la sua capacità lavorativa. Sul punto, i giudici legittimano l’operato della C.T.R., che aveva ritenuto l’inidoneità probatoria di quel certificato, “essendo detta asserzione priva di qualsiasi riferimento a concreti parametri medico-legali o di un qualche diverso elemento di riscontro concreto da parte dello stesso certificante”.
Sono altresì irrilevanti anche le “critiche” mosse dal contribuente ai criteri di formazione dello strumento presuntivo, che si riducono a semplici opinioni personali, prive di per sé di valenza probatoria.

LA SINTESI DELLE DUE DIVERSE TESI
Il contribuente La Corte di Cassazione
  • la malattia che aveva ridotto la capacità di produrre i compensi
  • concordanza tra gli importi dichiarati e quelli risultanti dagli estratti conto bancari;
  • percezione di redditi da pensione che lo portavano a non sviluppare la propria attività in maniera economicamente significativa;
  • non essere sposato e non avere figli (quindi, privo di soggetti da mantenere); supporto familiare, abitando ancora con i genitori.
  • il professionista che beneficia di pensione, che non abbia alcun familiare da mantenere e che possa fruire di un supporto familiare non necessariamente svolge e/o deve svolgere un’attività professionale ridotta rispetto al collega che viva solo degli onorari professionali, abbia familiari da mantenere e provveda in proprio anche alle spese di alloggio;
  • “la concordanza invocata, poi, dimostra, al massimo, la formale coincidenza della dichiarazione fiscale con i conti bancari”;
  • l’inidoneità probatoria del certificato medico esibito dal contribuente, “essendo detta asserzione priva di qualsiasi riferimento a concreti parametri medico-legali o di un qualche diverso elemento di riscontro concreto da parte dello stesso certificante”;
  • irrilevanza anche le “critiche” mosse dal contribuente in ordine ai criteri di formazione dello strumento presuntivo, che si riducono a semplici opinioni personali, prive di per sé di valenza probatoria.

Autore: Nicola Forte – Centro Studi CGN