Legge di stabilità 2011: l’imponibilità ai fini IVA delle cessioni di fabbricati
Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici – Il regime Iva
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LeggiCompiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione indicando la parte spettante a ciascuno socio o azione nella ripartizione dell’attivo. Il bilancio finale di liquidazione si compone di uno stato patrimoniale estremamente semplificato, di un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l’inizio dell’ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione e di una nota integrativa. A corredo del bilancio devono essere presentate la relazione dei liquidatori e le relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile.
LeggiA seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come “collegato al lavoro”, in vigore dal 24 novembre 2010, con riguardo ai redditi, sono variate le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
LeggiTutti i professionisti sanno quanto sia difficile a volte vendere ai propri clienti nuovi servizi, diversi da quelli che essi conoscono già.
LeggiL’Agenzia delle entrate chiarisce con la risoluzione n. 123/E del 2010 il regime della riportabilità delle perdite
LeggiIn caso di mancata comunicazione, l’articolo 19 del D.Lgs. n.276/2003 prevede a carico del datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
LeggiRegole più rigorose per il trasferimento della sede sociale all’estero. Per tutelare i creditori e contrastare l’evasione fiscale in Italia, la manovra correttiva 2010 (art. 1, comma 4,D.L. n. 40 del 25/03/2010 convertito in, l. n. 73 del 22 maggio 2010) ha previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2010, della comunicazione unica per il deposito delle delibere assembleari riguardanti il trasferimento della sede all’estero. A seguito dell’intervento normativo e per la particolare disciplina che caratterizza la comunicazione unica, il registro delle imprese invierà autonomamente e immediatamente la notizia del trasferimento della sede all’agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL. Gli enti destinatari saranno messi in condizione di esercitare maggiori controlli in quanto, talvolta, il trasferimento della sede all’estero è strumentale sia al conseguimento di indebiti risparmi di imposta che alla volontà di sottrarsi alle responsabilità patrimoniali derivanti dallo stato di insolvenza.
Esaminiamo i diversi casi distinguendo il trasferimento della sede sociale in un paese intracomunitario o extracomunitario nonché il mantenimento o meno della soggezione all’ordinamento giuridico italiano.
È noto che “costa meno tenersi un cliente che acquisirne uno nuovo”: tutte le attività e le risorse impiegate volte al mantenimento del cliente hanno un costo decisamente inferiore rispetto ai costi “promozionali” volti all’acquisizione di un nuovo cliente.
Il professionista che ha chiaro in mente questo fondamentale principio ha in mano la chiave per assicurarsi il successo della propria attività professionale.