Contribuenti minimi: la riportabilità delle perdite in caso di fuoriuscita dal regime

L’Agenzia delle entrate chiarisce con la risoluzione n. 123/E del 2010 il regime della riportabilità delle perdite

Inoltre l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se un contribuente minimo acquista un immobile con decorrenza dal 1° gennaio 2010 il relativo costo non può essere considerato in deduzione al fine di non determinare una disparità di trattamento con gli altri esercenti arti e professioni che determinano il reddito con il regime ordinario

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguarda un professionista che ha adottato il regime dei minimi e che nel periodo d’imposta 2009 ha acquistato un immobile. I problemi esaminati dalla Risoluzione n. 123/E del 2010 sono sostanzialmente due ed in particolare riguardano:

  • i criteri di deducibilità del costo sostenuto essendo dubbio se il contribuente potesse applicare il criterio di cassa;
  • il regime delle perdite in caso di fuoriuscita dal regime dei minimi.

Comunicazione Unica

La deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile

Secondo l’Agenzia delle entrate è ininfluente la circostanza che il sostenimento del costo per l’acquisto dell’immobile determini la fuoriuscita dal regime dei minimi. A tal proposito la Risoluzione n. 123/E in rassegna ricorda che se il contribuente supera la soglia di 15.000 euro (nel triennio) per l’acquisto dei beni strumentali il regime dei minimi cessa l’efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo.

In particolare è necessario sommare gli acquisti dei beni strumentali dei due anni precedenti e quelli effettuati nell’anno in corso e se in tale periodo d’imposta si supera la predetta soglia a partire dall’anno successivo si fuoriesce dal regime.

ESEMPIO

  • Acquisto di beni strumentali 2007 € 6.000;
  • Acquisto di beni strumentali anno 2008 € 5.000;
  • Acquisto bene immobile strumentale anno 2009 € 138.451,18

A questo punto il professionista deve abbandonare il regime dei minimi a partire dal 1° gennaio del 2010.

Coerentemente l’Agenzia delle entrate ha ritenuto come nel caso di specie dovesse trovare applicazione il regime di cassa. In pratica il 2009 è l’ultimo anno per il quale deve essere applicato tale regime, ma avendo acquistato l’immobile proprio nel 2009 il relativo costo deve essere considerato deducibile in un’unica soluzione in base al predetto criterio di cassa.

Trova quindi applicazione la regola di cui all’art. 1, comma 104 della legge Finanziaria del 2008 che prevede la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo effettuando la differenza tra l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. L’Agenzia delle entrate chiarisce che è corretto, anche con riferimento al caso in esame, derogare alle disposizioni del Testo Unico e quindi il costo dell’immobile può essere considerato in deduzione in un’unica soluzione.

Il regime delle perdite

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha osservato come la rilevanza fiscale del costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile dia luogo ad una significativa perdita fiscale con riferimento al periodo d’imposta 2009.

Per quanto riguarda il trattamento da riservare alla predetta perdita l’esame della disciplina deve partire dalla lettura dell’art. 1, comma 108 della legge Finanziaria del 2008. Tale disposizione stabilisce che “le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione dal reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi”.

La risoluzione n. 123/E del 2010 in rassegna interpreta la predetta disposizione in base al dato letterale. Infatti il legislatore ha inteso prevedere la possibilità del riporto a nuovo delle perdite con il limite dei cinque anni con riferimento alle perdite “generatesi” durante il periodo di permanenza nel regime dei minimi. L’utilizzo di questa espressione vuole di fatto significare che se il contribuente fuoriesce dal regime dei minimi continua a riportare in avanti le perdite pregresse. In sostanza la predette perdite rimangono assoggettate definitivamente al regime del riporto a nuovo.

La soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate è pienamente condivisibile essendo di fatto “cristallizzato” il regime delle perdite che si sono formate negli anni passati.

Formazione della perdita di un professionista Trattamento fiscale per il contribuente che fuoriesce dal regime nel 2010
Periodo d’imposta 2009 nel regime dei minimi
  • Riporto a nuovo ed utilizzo della perdita entro il 31 dicembre 2014
Periodo d’imposta 2010 nel regime in contabilità semplificata
  • compensazione della perdita con tutte le altre categorie di reddito nell’anno stesso della sua formazione;
  • non è possibile il riporto a nuovo nei cinque anni successivi

Immobili acquistati con decorrenza dal 1° gennaio 2010

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguardava un immobile acquistato nel 2009 e quindi il costo è certamente deducibile in un’unica soluzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Il problema si sarebbe tuttavia posto se il medesimo immobile fosse stato acquistato con decorrenza dal 1° gennaio del 2010. Preliminarmente la Risoluzione in rassegna ricorda come in base all’art. 54, comma 2 del Tuir, modificato dall’art. 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il costo di acquisto di un immobile sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre del 2009. Successivamente viene precisato che “per ragioni di ordine logico sistematico, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata ”la medesima limitazione debba essere applicata anche nei confronti di un professionista che rientra nel regime dei minimi. Pertanto anche in tale circostanza il costo dell’immobile non può essere considerato in deduzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

La soluzione che l’Agenzia delle entrate propone con la risoluzione n. 123 del 2010 è perlomeno dubbia in quanto si pone in contrasto con quanto affermato con la precedente circolare n. 7/E del 2008. In quella occasione l’Agenzia affermò “tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104” come non possano trovare applicazione le norme del Tuir che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.

Conseguentemente se l’Agenzia avesse applicato il medesimo principio il contribuente che avesse adottato il regime dei minimi avrebbe potuto considerare in deduzione il costo sostenuto per l’immobile anche se acquistato nel 2010. Naturalmente superando il limite di 15.000 euro previsto per l’acquisto di beni strumentali sarebbe correttamente fuoriuscito dal predetto regime con decorrenza dal 1° gennaio del 2011.

Autore: Nicola Forte – Centro Studi CGN