La Comunicazione Unica stabilisce le regole per il deposito del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese per le società di capitali.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione indicando la parte spettante a ciascuno socio o azione nella ripartizione dell’attivo. Il bilancio finale di liquidazione si compone di uno stato patrimoniale estremamente semplificato, di un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l’inizio dell’ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione e di una nota integrativa. A corredo del bilancio devono essere presentate la relazione dei liquidatori e le relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile.

 

Ma come ha inizio il processo di fidelizzazione della clientela? E come si sviluppa?
Non è previsto che il bilancio finale, che deve essere depositato presso il registro delle imprese, venga approvato dall’assemblea dei soci. Le norme in materia stabiliscono che l’approvazione dei soci si intende tacitamente avvenuta decorsi novanta giorni dal deposito nel registro delle imprese senza che siano stati presentati reclami dai soci. In alternativa, indipendentemente dal decorso del termine, la quietanza, rilasciata dai soci, senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione espressadel bilancio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese si effettua, su richiesta dei liquidatori, dopo l’approvazione del bilancio finale e comporta l’estinzione della società come soggetto di diritto. Successivamente devono essere depositati presso il registro delle imprese, che deve conservarli per dieci anni, i registri sociali.
Per il deposito del bilancio l’adempimento da scegliere è “variazione”, nel caso in cui l’attività sia stata già cessata, oppure l’adempimento “cessazione” per chiudere anche l’attività.

  • Deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 del C.C.)
  • Termine: nessuno;
  • Modello: S3 – codice atto 730;
  • Obbligato: liquidatore;
  • Allegati: bilancio finale di liquidazione, piano di riparto, eventuali relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, in formato ..pdf/A.

In caso di riparto tra i soci del residuo patrimoniale netto è necessario dichiarare l’avvenuta registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex art. 4, lett. D) tariffa parte I D.P.R. 131/1986). La dichiarazione può essere contenuta nel piano di riparto oppure è possibile allegare la ricevuta di presentazione del piano di riparto rilasciata dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

  • Costi: diritti di segreteria pari a € 60,00 – imposta di bollo pari a € 65,00.

Per la cancellazione l’adempimento da scegliere è “cancellazione della società dal registro imprese” che assorbe, nei casi previsti, anche l’eventuale cessazione dell’attività. Tale adempimento è da utilizzare anche in caso di contestuale deposito del bilancio con richiesta di cancellazione della società dal registro imprese.
2 Richiesta di cancellazione con approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione(art. 2495, 2492 C.C.)

  • Termine: Il modello si presenta decorsi 90 giorni dall’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;
  • Modello S3 – codice atto A14;
  • Obbligato: liquidatore;
  • Allegati: copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione dei soci al bilancio e al piano di riparto oppure dichiarazione sostitutiva da parte del liquidatore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante l’inesistenza di opposizioni dei soci al bilancio finale di liquidazione (fac simile sotto riportato);
  • Costi: diritti di segreteria pari a € 90,00 – imposta di bollo pari a € 65,00.

SOCIETA’ DI CAPITALI:
APPROVAZIONE TACITA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / i sottoscritto / i:______________ nato a __________________ il _____________ e residente in ____________________ via __________________c.f. _____________ _____________________________ nato a __________________ il ______________ e residente in ____________________ via __________________c.f. _____________ in qualità di liquidatore /i della società _____________________________________ con sede in __________________ via ____________________ prov._____ codice fiscale n. _________________ n. Rea ________________________________
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa
d i c h i a r a/no
che avverso il bilancio finale di liquidazione iscritto al registro Imprese in data……………………1 non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’art. 2493 c.c.
Data ____________
Firma/e
_______________________
_______________________

3 Richiesta di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione(Art. 2495, 2492 C.C.)

  • Termine: Il modello si presenta dopo l’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;
  • Modello S3 – codice atto A14;
  • Obbligato: liquidatore;
  • Allegati: copia, in format ..pdf/a, del verbale di assemblea totalitaria dei soci (o decisione dei soci) da cui risulta l’approvazione all’unanimità del bilancio finale di liquidazione nonché la volontà da parte dei soci a procedere con la cancellazione dal registro imprese. In caso di riparto del residuo patrimoniale netto nel verbale assembleare i soci dovranno reciprocamente quietanzare le somme ricevute. In alternativa è possibile allegare a parte la ricevuta di quietanza da parte di tutti i soci oppure è possibile allegare la dichiarazione sostitutiva da parte del liquidatore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante di aver ricevuto quietanza liberatoria da parte di tutti i soci (fac simile sotto riportato);
  • Costi: diritti di segreteria pari a € 90,00 – imposta di bollo pari a € 65,00.

SOCIETA’ DI CAPITALI:
APPROVAZIONE ESPRESSA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / i sottoscritto / i:______________ nato a __________________ il _____________ e residente in ____________________ via __________________c.f. _____________ _____________________________ nato a __________________ il ______________ e residente in ____________________ via __________________c.f. _____________ in qualità di liquidatore /i della società _____________________________________ con sede in __________________ via _____________________ prov._____ codice fiscale n. _________________ n. Rea ________________________________
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa
d i c h i a r a/no
di aver constatato che tutti i soci hanno preso visione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto e di aver ricevuto, da parte di ognuno la rispettiva quietanza liberatoria (art. 2493, comma 2, c.c.)
Data ____________
Firma/e
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4 Deposito del bilancio finale di liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione(art. 2495, 2492 C.C.)
In questo caso è possibile combinare i contenuti relativi al deposito del bilancio finale di liquidazione con quelli legati alla cancellazione della società a seguito dell’approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione. E’ importante verificare le indicazioni sull’argomento da parte del registro imprese competente nonché la definizione dei diritti e dei bolli. In alcuni casi l’ufficio somma sia i diritti che i bolli (euro 60,00 oltre euro 90,00 per i diritti, € 65,00 oltre euro 65,00 per i bolli), perché, viene argomentato, trattasi di due pratiche distinte. In altri casi si sommano i diritti (euro 60,00 ed euro 90,00 per i diritti, € 65,00 per i bolli) perché la pratica è unica ma contiene due atti. In altri casi ancora, personalmente credo sia l’interpretazione più corretta, si addebita il diritto di segreteria pari a euro 90,00 con un bollo di euro 65,00, in quanto si tratta di un’unica pratica di natura complessa che sconta il diritto di entità maggiore previsto per gli atti presentati.
Per esaurire l’analisi del caso trattato in ottica di comunicazione unica obbligatoria, l’adempimento si completa presentando la cessazione del codice fiscale/Partita Iva all’agenzia delle entrate nonché i modelli per l’INAIL e l’INPS se contestualmente occorra cessare le posizioni presso tali enti.

Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN