1. Imposta di registro
Il contratto di leasing può essere registrato solamente in caso d’uso, pertanto scompare per gli immobili strumentali l’obbligo di versamento dell’imposta di registro sui canoni periodici pari all’1%.
Rimane dubbia l’applicazione dell’imposta sia per i contratti già in essere al 31.12.2010, sia per i casi in cui le parti intendano comunque registrare il contratto.
In caso di acquisto dell’immobile, si continua ad applicare l’imposta di registro in misura fissa (Euro 168,00) per gli immobili strumentali. Per quelli abitativi, invece, l’imposta è applicata in misura fissa (Euro 168,00) se la cessione è soggetta ad IVA; negli altri casi si applica in misura del 7%.
In caso di riscatto dell’immobile o di cessione dello stesso in caso di risoluzione del contratto per inadempienza del conduttore, si applica l’imposta in misura fissa (Euro 168,00) per i fabbricati strumentali; per quelli abitativi l’imposta è pari al 7%.
2. Imposte ipotecarie e catastali
Per i contratti di leasing immobiliare relativi a fabbricati strumentali si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa del 4%; se oggetto del contratto è un immobile abitativo le imposte si applicano nella misura del 3%.
In caso di riscatto dell’immobile, sia esso strumentale o abitativo, le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di Euro 168,00.
3. Imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali
Viene applicata un’imposta sostituiva sui contratti di leasing immobiliare in corso al 1.1.2011, in riferimento agli immobili strumentali; non è chiaro se rientrino in tale applicazione anche gli immobili abitativi. L’imposta viene determinata: