Black List: ecco i chiarimenti della Circolare 2/E del 28 gennaio 2011

Come già noto, l’art. 1 del D.L. n.  40/2010 introduce l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi black list con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi e a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.7.2010.
L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi black list individuati con DDMM 4.5.99, 21.11.2001 e 23.1.2002.

Per soggetto passivo ai fini IVA viene identificato qualunque soggetto che opera nell’esercizio di impresa o professione, così come stabilito dagli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Rientrano tra i soggetti passivi IVA anche gli enti non commerciali, qualora essi agiscano nell’esercizio di attività commerciali o agricole, escluse quindi le operazioni effettuate da teli organismi nell’ambito della loro attività istituzionale, ovvero svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari (10.000 euro).
Risultano esonerati dall’obbligo i soggetti che si avvalgono del regime dei Contribuenti minimi e delle Nuove iniziative produttive.
Con la Circolare 53/E del 21 ottobre 2010 sono state fornite prime indicazioni e chiarimenti circa la compilazione del relativo modello relativamente all’ambito soggettivo ed oggettivo.
Con la Circolare 2/E del 28 gennaio 2011 l’Agenzia analizza particolari temi e fornisce una serie di risposte a dubbi in merito alla corretta compilazione e presentazione della Comunicazione.

Analizziamo di seguito alcune problematiche espressamente chiarite nella Circolare stessa.
Importazioni
Le importazioni devono essere segnalate utilizzando i dati indicati nelle bollette doganali. Tuttavia, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore deve compilare la Comunicazione utilizzando i dati indicati in contabilità generale, integrando successivamente i dati eventualmente mancanti al momento in cui riceve la bolletta doganale (senza applicazione di sanzioni).
Spese di trasferta dei dipendenti
L’Agenzia chiarisce che sono escluse dall’ambito applicativo della comunicazione black list le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, siano essi imputati in B.9 – Costi del personale, o in B.7 – Costi per servizi, proprio per la natura del rapporto creatosi tra l’operatore Black list e il dipendente privato.
Cessioni gratuite di beni
Rimangono escluse:

  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore ad Euro 25,82
  • le cessioni di beni per i quali non è stata effettuata la detrazione dell’imposta di cui all’art.19-bis1 del DPR 633/72 all’atto dell’acquisto
  • le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

L’Agenzia stabilisce quindi che, in linea generale, le cessioni gratuite di beni vanno segnalate in quanto soggette ad IVA e pertanto oggetto di Comunicazione, con esclusione di quelle dettagliatamente elencate.
Sono inoltre obbligati alla presentazione della Comunicazione, nel caso in cui effettuino operazioni con operatori economici stabiliti in Paesi black list, i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia, il rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente ovvero la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente nel caso in cui tale soggetto.
I soggetti italiani che emettono ricevute fiscali o scontrini a operatori in Paesi black list non dovranno includere tali operazioni nella Comunicazione, in quanto non sono in possesso dei dati necessari per identificare tali soggetti. Se, in caso contrario, egli è in possesso di tali dati, l’obbligo della segnalazione persiste.
Rientrano tra le operazioni da segnalare anche le commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito localizzato in un Paese black list, in quanto operazioni esenti con obbligo di autofatturazione e successiva registrazione. La regola della segnalazione vale anche per le fatture di acconto relativamente all’importo fatturato; il momento rilevante ai fini dell’obbligo della Comunicazione coincide con quello della registrazione delle stesse nei registri IVA o nelle scritture contabili.
Rientrano invece tra le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di Comunicazione l’acquisto di carburanti per autotrazione effettuati da soggetti IVA in Paesi black list, proprio per la natura di tali operazioni che non sono assoggettate ad IVA e quindi nemmeno a registrazione.
Sono altresì escluse le Note di variazione emesse o ricevute in relazione ad operazioni realizzate ante 1 luglio 2010.

Correzione ed integrazione
Trascorso il termine del 31 gennaio 2011 entro il quale era possibile inviare una Comunicazione rettificativa senza l’applicazione di sanzioni, nella predetta Circolare, al punto 4, vengono segnalati i termini e le modalità di correzione ed integrazione di una Comunicazione già inviata. Viene stabilito che è possibile presentare una Comunicazione Correttiva nei termini, senza l’applicazione di sanzioni, ovvero una Comunicazione Integrativa entro il mese successivo, da presentare esclusivamente dopo la scadenza dei termini di presentazione ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, per rettificare o integrare la Comunicazione originaria senza l’applicazione di sanzioni. È possibile, successivamente, presentare una Comunicazione Integrativa oltre il mese successivo, per rettificare dati incompleti o inesatti. Come specificato nella C.M. 53E/2010, l’integrazione può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi del D.Lsg 472/97 art.13, corrispondendo la sanzione pari a 1/8 di euro 516, cioè 64 euro arrotondato per troncamento, da corrispondere con codice tributo 8911, entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore.
Rimane valida la presentazione della Comunicazione Tardiva, entro il termine previsto dall’art.13 del D.Lgs. 472/97, corrispondendo sempre la sanzione pari a 64 euro.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN