Il nuovo obbligo di iscrizione al Vies (Art. 27 del D.L. 78/2010)

Con la lett. e-bis, introdotto al comma 2 del sopra citato art.35, è stabilito che la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve contenere l’espressa volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, per i soggetti che intendono effettuarle; inoltre, con i commi 7-bis e 7-ter del medesimo articolo si stabilisce che, qualora la volontà sia stata espressa, l’Agenzia delle Entrate competente, effettuati i dovuti controlli sul soggetto passivo, può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie.
Successivamente, in data 29 dicembre 2010 sono stati emanati due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (188376/2010 e 188381/2010) per stabilire le modalità sia di diniego e revoca dell’autorizzazione, sia di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico (Vies).

 

Sono soggetti NON obbligati alla comunicazione:

  • I titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31.5.2010 e hanno comunicato nel modello AA7 o AA9 l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie;
  • I titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività tra il 31.5.2010 e il 28.2.2011, che nel secondo semestre 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentando i relativi modelli Intrastat
  • I titolari di partita IVA che hanno presentato i modelli Intrastat per il 2009 e il 2010 ed hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2009

Sono invece soggetti obbligati alla comunicazione:

  • I titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività tra il 31.5.2010 e il 28.2.2011 e che non hanno compilato lo spazio relativo alle operazioni intracomunitarie
  • I titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività prima del 31.5.2010 e che non hanno presentato modelli Intrastat per il 2009 e il 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2009

Questi soggetti, se non presentano l’istanza, saranno automaticamente esclusi dall’archivio Vies.
Non saranno esclusi i soggetti che hanno presentato l’istanza entro il 29 gennaio; in caso di presentazione successiva a tale data, si produce sospensione dalla possibilità di operare in ambito comunitario per i giorni che decorrono dal 28 febbraio alla data di maturazione dei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza (es. presentazione istanza il 22 febbraio, termine dei 30 giorni il 24 marzo)
Con il Comunicato Stampa del 27 gennaio scorso, l’Agenzia chiarisce che l’adempimento può essere effettuato anche a mezzo raccomandata inviata ad un qualsiasi Ufficio Territoriale, cui va allegata fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
Il soggetto invece che ha presentato senza motivo la domanda d’inserimento nel Vies, può revocare tale richiesta presentando un’ istanza di revoca al competente Ufficio Territoriale.
L’Agenzia informa, inoltre, che già dal prossimo 1 febbraio sarà possibile consultare l’elenco sul sito www.agenziaentrate.gov.it per verificare quali soggetti vi siano già inclusi alla data del 30 gennaio; questi soggetti rientreranno automaticamente nell’archivio a partire dalla fine del mese di febbraio.

 

Criteri e modalità per l’inclusione nell’archivio informatico sono stati dettati con il Provvedimento 188381/2010.
Innanzitutto l’Agenzia valuterà gli elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria e gestionale del soggetto richiedente, considerando e valutando anche gli elementi di rischio inerenti la posizione fiscale del soggetto interessato (es. omissioni/incongruenze di versamenti o dichiarativi).
Saranno poi valutati eventuali elementi di rischio del titolare (se impresa individuale) o del rappresentante legale, degli amministratori e dei soci (se società) ed anche eventuali elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in fenomeni di evasione.
La verifica delle partite IVA si concluderà entro il 28 febbraio e l’Agenzia provvederà automaticamente alla cancellazione dalla lista dei soggetti che non hanno i requisiti per esservene inclusi.

Conseguenze della mancata iscrizione.
In riguardo al regime delle operazioni, in caso di acquisti di beni e di servizi generici, si avrà l’applicazione dell’imposta da parte del cedente/prestatore soggetto passivo in altro Stato Ue con conseguente obbligo di integrazione da parte dell’acquirente/committente nazionale. In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi generici, sarà applicata l’IVA nazionale del cedente/prestatore.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN

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