Societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche

Il legislatore fiscale ha previsto nel corso dell’ultimo decennio una seriE di agevolazioni fiscali relative alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Al fine di definire compiutamente l’ambito applicativo delle predette agevolazioni è sorta dunque la necessità di fornire con precisione la nozione di “società sportiva”.

La definizione giuridica di “Società sportiva”

L’art 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha così fornito per la prima volta una puntuale definizione di società ed associazione sportiva dilettantistica. Pertanto, una volta chiarito il profilo soggettivo risulta meglio delimitato anche l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali concernenti lo sport dilettantistico.

Il comma 17 prevede che “Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

  • associazione riconosciuta;
  • associazione non riconosciuta;
  • società sportiva di capitali o cooperativa “costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.

 

Il comma 18 stabilisce che “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale”. Inoltre la medesima disposizione prevede che nello statuto debbano essere inserite alcune specifiche clausole puntualmente individuate dal legislatore.

Le società di capitali senza scopo di lucro, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendono fruire della speciale disciplina fiscale, avente ad oggetto una serie di agevolazioni per il settore, devono prevedere all’interno dei relativi statuti, come già anticipato, alcune clausole particolari.

I predetti soggetti devono adottare uno statuto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 del citato art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni. Pertanto qualora gli statuti non siano conformi alle predette previsioni, non sarà possibile attribuire ai sodalizi sportivi la qualificazione di società sportive dilettantistiche. Conseguentemente sarà preclusa la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

 

Il riconoscimento a fini sportivi

L’art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002 non prevede più, rispetto alla formulazione originaria, la necessità di inserire negli statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alla direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.

Tuttavia tale “vuoto normativo” è stato colmato con l’approvazione dell’art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione citata prevede “in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche”, che le disposizioni contenute nell’art. 90 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, possono essere applicate esclusivamente nei confronti dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Il Comitato olimpico nazionale è dunque “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”.

In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali società sportive. Pertanto in questo caso non sarà possibile fruire dei benefici fiscali all’uopo previsti dal legislatore.

E’ necessario poi comprendere quali conseguenze si verificherebbero se una società, non in regola con lo statuto, dovesse comunque ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. La circostanza non è solo teorica in quanto la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 90 potrà essere certificata dal legale rappresentante della medesima società che richiede il riconoscimento (a fini sportivi).

Il comma 18 di cui al citato art. 90 indica espressamente che nello statuto delle società ed associazioni sportive “devono essere espressamente previsti …”. In mancanza degli elementi ivi indicati, l’ente non conserva lo status di sodalizio sportivo. L’eventuale riconoscimento intervenuto successivamente, anche in mancanza dei predetti requisiti, non è sufficiente per regolarizzare la situazione. Le due condizioni devono infatti coesistere e nello stesso senso si è espressa la Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 93/2004/T).

La conformità dello statuto della società o associazione alle clausole indicate dal citato art. 90 rappresenta, però, una condizione necessaria, ma non sufficiente. E’ infatti necessario l’ulteriore passaggio costituito dal riconoscimento a fini sportivi. In pratica il riconoscimento “isolatamente” considerato non produce effetti se attribuito ad un sodalizio che, in base ai requisiti indicati dal comma 18, non può essere qualificato come sportivo. Non risulta dunque possibile, attraverso l’ottenimento del riconoscimento disapplicare il predetto comma 18, che pure prevede le condizioni affinché una società o un ente possano essere qualificati come soggetti sportivi.

I verificatori potranno contestare la qualificazione di società sportiva a quei sodalizi che abbiano ottenuto il riconoscimento sportivo nonostante la difformità delle clausole rispetto al citato comma 18. Il controllo e le contestazioni di tipo fiscale possono essere effettuati solo in punto di diritto potendo naturalmente costituire oggetto di un contenzioso tributario. Ad esempio la Guardia di Finanza potrà contestare che lo statuto di un’associazione non riporti espressamente il divieto di distribuire, anche in forme indirette i proventi dell’attività. Il rilievo potrà essere mosso in sede di verifica anche laddove l’associazione sia stata erroneamente iscritta nel registro telematico del CONI. Allo stesso modo i verificatori potranno contestare la mancata attuazione delle previsioni statutarie. Ad esempio il Fisco potrebbe fornire la prova che la società sportiva abbia effettuato, nonostante il divieto contenuto nello statuto, una distribuzione di utili.

Al contrario l’Amministrazione finanziaria non potrà formulare eccezioni di sorta circa la natura dell’attività sportiva. A tal proposito è stato già ricordato come l’art. 7 del D.L. n. 136/2004 riconosca espressamente nel CONI “l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalla società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”. Il tema, particolarmente significativo ai fini dei controlli fiscali dovrà essere ulteriormente approfondito.

Autore: Nicola Forte