Lo spesometro vieta la registrazione cumulativa delle operazioni attive e passive

Come noto, in materia di IVA, l’art. 23 del DPR n. 633/1972 prevede che tutte le registrazioni devono essere effettuate seguendo l’ordine della numerazione delle fatture, tenendo conto della data della loro emissione.

L’annotazione sul registro IVA, pertanto, deve avvenire, generalmente, fattura per fattura. Tuttavia, l’art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 prevede alcune disposizioni modificative degli art. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, con il comma 1 del DPR n. 695/1996 viene stabilito che per le fatture d’importo unitario inferiore a Euro 154,94 si può procedere ad annotazione riassuntiva e, quindi, in luogo di ciascuna fattura, annotare un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  • l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

Tale agevolazione è concessa sia per le fatture di vendita che per le fatture di acquisto con l’importante differenza che per le fatture di vendita devono essere emesse in uno stesso mese solare.
Tale modificazione costituisce un’enorme semplificazione per i contribuenti che abitualmente emettono numerose fatture d’importo ridotto e che sono soggetti a numerose annotazioni. Va ricordato, però, che la semplificazione ha natura esclusivamente fiscale. Ai fini civilistici, infatti, è necessario precisare che l’art. 2216 del Codice civile prevede che le registrazioni debbano essere effettuate cronologicamente, giorno per giorno e singolarmente con l’intento di assicurare la chiarezza della contabilità. Per la registrazione cumulativa da effettuare nel libro giornale, quindi, è necessario indicare l’anagrafica di ciascun fornitore o di ciascun cliente.
Invero, la semplificazione di cui trattasi, considerato quanto previsto dal cosiddetto spesometro, non produrrà effetti nemmeno sotto il profilo fiscale. Si supponga, infatti, che un soggetto passivo IVA riceva prestazioni continuative documentate da fatture di ammontare pari a Euro 150. Poiché i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, dovranno verificare regolarmente se i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila, non sarà più possibile fruire dell’agevolazione prevista dal DPR n. 695/1996.

Ne consegue che, per il contribuente che voglia avvalersi della semplificazione di cui al decreto n. 695/1996, vi è il concreto rischio di non potere computare i singoli corrispettivi e, quindi, di non poter verificare entro la fine del periodo d’imposta se sia stato superato l’importo di Euro 3000 (di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/184182).

Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN