730: vademecum detraibilità spese mediche specialistiche

Con questo articolo, cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti circa la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni mediche specialistiche, ambito ricco di casistiche, particolarità e, quindi, di dubbi.
Come espressamente indicato nella Circolare n.14 del 23.04.1981 (parte seconda), le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione. Rientrano in questa fattispecie, i medici che risultano in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un’Università.

Se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità  tecnica di uno specialista, sono da ricomprendere in questa tipologia di spese, i seguenti esami e terapie:

  • Esami di laboratorio;
  • Controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche ed applicazioni;
  • Elettrocardiogrammi, ecocardiografia ed elettroencefalogrammi;
  • Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.);
  • Risonanze magnetiche ed ecografie;
  • Indagini laser;
  • Ginnastica correttiva, di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • Chiroterapia, cobaltoterapia ed iodio-terapia;
  • Sedute di neuropsichiatria;
  • Dialisi;
  • Psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo;
  • Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villo centesi, analisi di diagnosi prenatale.

Cerchiamo ora di individuare alcune delle casistiche più comuni e frequenti:

Sono detraibili, solo in presenza di prescrizione medica, le prestazioni di fisioterapia (Circolare n.95 del 12.05.2000) e quelle rese dal dietista (Circolare n.17 del 18.05.2006). La necessità della prescrizione medica è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate anche per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’art.3 del D.M. 29 marzo 2001, tra le quali: podologo, logopedista, ortottista, educatore professionale, ecc.

    Si considera attività specialistica anche la prestazione resa da un medico omeopata.

    Anche se in assenza dell’effettiva operatività del registro dei dottori in chiropratica, le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della detraibilità ed è inoltre richiesto che le stesse siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

      Riteniamo che le prestazioni effettuate da un pranoterapeuta non siano assimilabili a quelle svolte al chiropratico. Quest’ultima figura, infatti, risulta regolamentata da una circolare del Ministero della Sanità, n.66 del 1984, che stabilisce le modalità e gli ambiti di applicazione delle prestazioni chiropratiche. Non esiste analoga regolamentazione per le attività svolte dal pranoterapeuta. La fattura rilasciata dal pranoterapeuta non è pertanto detraibile neanche se la prestazione è stata prescritta dal medico.

      Come indicato nella già citata Circolare Ministeriale n. 17, più in generale, le prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici, sono detraibili purché, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Alla luce di ciò, le spese per agopuntura, i trattamenti massofisioterapici, le sedute di idrokinesi e di ionoforesi, sono detraibili purché, assieme alla fattura, sia allegata la prescrizione del medico.

      In caso di prestazioni odontoiatriche non è sufficiente che la fattura riporti un’indicazione generale della prestazione eseguita (es. ciclo di cure odontoiatriche). È opportuno che il contribuente faccia dettagliare le prestazioni rese, al fine di agevolare l’eventuale successiva attività di accertamento.  Sono detraibili le sedute di igiene orale rese da un dottore in Igiene Dentale.

        Non sono detraibili le spese per prestazioni odontoiatriche sostenute per fini puramente estetici (per es.: lo sbiancamento dentale).

        L’idrocolonterapia è un trattamento medico la cui efficacia è stata dimostrata nei disturbi funzionali del colon e nella riabilitazione della capacità peristaltica intestinale, così come la sua utilità nella preparazione intestinale sia pre-operatoria che per indagini radiologiche contrastografiche ed endoscopiche.

          Le prestazioni in oggetto devono essere prescritte da un medico e la detrazione è ammessa se la spesa è documentata dalla ricevuta del ticket pagato (nel caso in cui la prestazione sia svolta presso una struttura pubblica) o dalla fattura (se la prestazione è resa presso un istituto specializzato).

          Non sono detraibili  le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale per future esigenze personali. Sono invece detraibili laddove fossero per “uso dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12.06.2009, n.155).

            Le spese sostenute per la medicina olistica non rientrano tra le spese per cui è prevista la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, anche se prescritte da un medico. Tali prestazioni, infatti, sono rese da personale che non è in possesso né della qualifica di medico chirurgo specialista, né di fisioterapista od educatore o infermiere.

              La disciplina olistica, che ricomprende diverse branche di attività quali la riflessologia plantare, la naturopatia e lo shiatsu, è svolta da persone che, nella maggioranza dei casi, non sono in possesso nemmeno della qualifica medica o paramedica. La medicina olistica ha come obiettivo solo quello di preservare o aiutare a recuperare l’ottimale stato di benessere psico-fisico di un soggetto e per fare questo non lavora sulla sintomatologia del paziente come avviene con la medicina tradizionale.