Il calcolo dei contributi previdenziali per i Contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione  e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro (art. 54, 57 e 85 TUIR).

Il contribuente che opta per tale regime contabile deve rispettare le seguenti condizioni:

– nell’anno solare precedente a quello di entrata in vigore non deve aver effettuato alcuna cessione all’esportazione, alcuna operazione internazionale, alcun rapporto con Stato Vaticano o San Marino;

non deve sostenere nessuna spesa per lavoro dipendente o per collaboratori, ad eccezione delle prestazioni occasionali e non deve aver ricevuto alcuna erogazione di somme come utili di partecipazione;

– nel triennio solare  precedente a quello di entrata in vigore non deve aver acquistato, nemmeno nei confronti di soggetti privati e nemmeno con contratti di locazione anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000,00 euro

L’adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, dichiarazione e comunicazione annuale. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Essi devono comunque:

  1. numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  2. certificare i corrispettivi. Le fatture emesse dovranno riportare la dicitura che trattasi “di operazione effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”
  3. integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile e versare la relativa imposta entro il 16 del mese successivo cui si effettua l’operazione;
  4. presentare gli elenchi Intrastat.
  • Non possono esercitare il diritto di rivalsa, né detrarre l’IVA sugli acquisti
  • La fattura emessa o lo scontrino non devono recare l’addebito dell’imposta
  • Le fatture emesse d’importo superiore a € 77,47 devono essere assoggettate all’imposta di

Bollo di € 1,81.

L’adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l’uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell’Imposta sulle Attività Produttive.

L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto “principio di cassa”. Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Sul reddito così determinato viene applicata l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF del 20%.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, ma diventa rilevante ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali.

Nell’impresa familiare l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito lordo delle quote spettanti ai collaboratori, che sono esonerati dall’obbligo dichiarativo e di versamento dell’imposta.

Come previsto dall’art.5 del D.M. 2.1.2008, il reddito conseguito da un contribuente minimo assume rilevanza anche ai fini previdenziali.

Pertanto, i contribuenti minimi devono regolarmente versare l’INPS entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi per gli importi dovuti a saldo e a titolo di acconto, secondo le regole ordinarie in base alla categoria di appartenenza:

  • Applicando l’aliquota contributiva sull’ammontare del reddito d’impresa eccedente il minimale prodotto nel periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, per gli iscritti alla Gestione INPS Commercianti/Artigiani;
  • Alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale.

Come stabilito dall’art.1 c.104 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), i contributi previdenziali ed assistenziali così versati, compresi quelli effettivamente corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori fiscalmente a carico, ovvero non fiscalmente a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato la rivalsa sul collaboratore, sono deducibili dal reddito.

I contribuenti minimi versando l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, se non in possesso di altri redditi, non hanno diritto ad alcuna detrazione e/o deduzione.

I contributi devono essere dedotti prioritariamente dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato, nei limiti di capienza di tale reddito. L’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente (quadro RP), qualora questi possegga altri redditi.
Base imponibile di calcolo.
Come chiarito con la circolare INPS del 5 giugno 2009, n. 79, paragrafo 3, per i contribuenti
minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata
come segue:

CM6 (reddito lordo o perdita) – CM9 (perdite pregresse)

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, stabilisce la predetta Circolare, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente indica nel rigo CM7 (art. 5 del Decreto 2
gennaio 2008 Ministero dell’Economia e delle Finanze).