Conguaglio 730 in caso di decesso del contribuente

Esaminiamo i casi, purtroppo non infrequenti, di operazioni di conguaglio d’imposta in caso di decesso del contribuente, siano esse a credito o a debito. I sostituti d’imposta, com’è noto, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei dati riportati nel modello 730-4 e provvedono ad effettuare i rimborsi o le trattenute a seconda che la liquidazione sia a credito o a debito.

Se la liquidazione del modello 730/2011 evidenzia un credito, il sostituto d’imposta provvede ad effettuare il rimborso spettante al contribuente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto a titolo di Irpef e/o di addizionale regionale e comunale all’Irpef operate sui compensi di competenza del mese di luglio o nei mesi di agosto o settembre per i pensionati.

Nel caso in cui la liquidazione del modello 730/2011 evidenzia un debito, il sostituto d’imposta  provvede a trattenere le somme a debito dalla retribuzione di competenza del mese di luglio o nei mesi di agosto o settembre per i pensionati, sempre che le retribuzioni o le pensioni risultino sufficienti a “coprire” gli importi a debito, o dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi applicando l’interesse dello 0,40% mensile.

Ma cosa succede nel caso di decesso del contribuente prima o durante l’effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d’imposta?

Il decesso del contribuente interrompe immediatamente le operazioni di conguaglio risultanti dal Modello 730/2011 con la conseguenza che il sostituto deve comunicare agli eredi le somme dovute (in caso di conguaglio a debito) o l’importo eventualmente non rimborsato (in caso di conguaglio a credito).

Analizziamo i due casi:

Conguaglio a debito

Il decesso del contribuente avvenuto prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio o prima della conclusione delle operazioni di conguaglio comporta l’immediata interruzione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d’imposta che deve comunicare (utilizzando il Modello 730-3) agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute. Le stesse somme devono essere versate dagli eredi utilizzando il modello F24. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti eventualmente dovuti.

Conguaglio a credito

Il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi non rimborsati provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.

Il credito potrà essere computato nella dichiarazione dei redditi che gli eredi potranno presentare per conto del contribuente deceduto o in alternativa potranno presentare istanza di rimborso.

 

Gli eredi possono presentare il Modello UnicoPF al fine di integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte dal de cuius.

Nel caso in cui il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta comunica secondo le indicazioni  contenute nel Modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato senza che su tali importi siano applicate le sanzioni per tardivo versamento.

In caso contrario, il credito non rimborsato può essere fatto valere nella successiva dichiarazione dei redditi che presenterà o in alternativa, richiesto a rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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