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Il decreto per lo sviluppo ha introdotto una serie di nuove misure, tanto da sembrare una vera e propria finanziaria. Fra le novità più rilevanti ci sono gli incentivi per le assunzioni di lavoratori nel mezzogiorno, che riguardano le seguenti regioni:
Nello specifico, ai fini di incentivare la produttività nelle regioni interessate, il “decreto sviluppo” riconosce agevolazioni sotto forma di credito d’imposta alle imprese ubicate nel mezzogiorno che, nei successivi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, assumano a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.
È considerato “svantaggiato”, ai sensi dell’art.2, comma 18, Regolamento 800/2008/CE:
È considerato invece “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art.2, comma 19, Regolamento 800/2008/CE, il lavoratore privo di lavoro da almeno 24 mesi.
Nel primo dei due casi, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mentre nel caso dei “lavoratori molto svantaggiati”, spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.
L’incremento della base occupazionale – criterio base per poter godere dei benefici di cui sopra – viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’anno dell’entrata in vigore del decreto. Nel calcolo dell’incremento della base occupazionale si deve tener conto delle diminuzioni occupazionali che si sono eventualmente verificate in imprese controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
Il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno:
In definitiva si può affermare che, rispetto alle misure simili del passato, il nuovo incentivo richiede più stringenti requisiti soggettivi ed è più facile da perdere. Questi requisiti sono stati evidentemente inseriti dal legislatore per stare in linea con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato ed evitare conseguenti sanzioni da Bruxelles.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.
Autore: Giovanni Fanni
http://giovannifanni.blogspot.com/
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