Le novità relative al 36% e al 55% previste dal DL 70/2011 e dal DL 98/2011

Il Decreto Legge 70/2011 – il c.d. Decreto Sviluppo – all’art.7 c.2 lett. q) e r) ha previsto semplificazioni in merito alla procedura inerente la richiesta delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie (36% e 55%), con lo scopo di ridurre la burocrazia alla quale contribuenti e imprese devono sottostare.

Le semplificazioni riguardano l’eliminazione dell’obbligo, da parte dei beneficiari della detrazione del 36%, di inviare preventivamente la Comunicazione per la data d’inizio lavori al Centro Operativo di Pescara – lett. q) del D.L. – e l’abolizione dell’indicazione in fattura del costo della manodopera relativamente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 36% ed agli interventi di riqualificazione energetica del 55% – lett- r) del D.L..

Tali semplificazioni sono entrate in vigore dal 14 maggio u.s. e vengono sostituite con l’indicazione in dichiarazione da parte del soggetto beneficiario dei dati catastali identificativi dell’immobile, degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e di altri dati richiesti ai fini del controllo.

Art.7 c.2 lett. q): l’eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell’inizio dei lavori di ristrutturazione potrebbe essere attuata anche per gli interventi eseguiti a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 13 maggio 2011, in quanto per questi casi è possibile l’indicazione dei dati richiesti nella dichiarazione 2012 – redditi 2011.

Art.7 c.2 lett. r): l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura precedentemente previsto a pena di decadenza dall’agevolazione riguarda le agevolazioni del 36% e del 55% e potrà probabilmente essere applicata retroattivamente senza alcun limite di tempo. L’obbligo dell’indicazione del costo della manodopera in fattura era stato introdotto dall’art. 1, comma 19, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) che prevedeva l’indicazione da parte dell’impresa che esegue la prestazione di recupero del patrimonio edilizio abitativo. Pertanto, unicamente ai fini dell’applicabilità della detrazione, il mancato assolvimento di tale obbligo costituiva un’ipotesi ulteriore di decadenza dal diritto a tale beneficio fiscale, che si aggiungeva ai casi di diniego dell’agevolazione elencati, tassativamente, nell’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n.41 (cfr. Circolare Ministeriale n. 28/E/2006). L’Amministrazione Finanziaria, nella Circolare Ministeriale n. 11/E/2007, aveva chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo. In particolare il costo della manodopera doveva essere indicato complessivamente e non puntualmente. Era inoltre sufficiente indicare il valore complessivo del costo della manodopera, qualora fossero impegnati più dipendenti nell’esecuzione dell’intervento.

Un’ulteriore semplificazione in riguardo alle detrazioni 36% e 55% è stata introdotta dall’art.23 c.8 del D.L. 98/2011.

In questo caso si tratta di una riduzione dal 10% al 4% della ritenuta a titolo d’acconto trattenuta da banche e poste sui bonifici effettuati a favore dei soggetti esecutori dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.

A partire dal 6 luglio u.s., pertanto, banche e poste applicheranno all’importo netto, scorporato dell’IVA al 20%, la ritenuta a titolo d’acconto del 4% se il beneficiario della detrazione è un soggetto privato. Nessuna ritenuta invece sarà applicata nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’impresa; in questo caso, infatti, per usufruire del beneficio non è obbligatorio il pagamento a mezzo bonifico.