Richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale: scadenza del 22 agosto

Scade il 22 agosto il termine per la presentazione del Modello IVA TR da parte dei contribuenti che intendono chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre 2011.

La normativa IVA consente ai soggetti passivi di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta:

  1. risultante dalla dichiarazione annuale IVA, con il modello VR;
  2. ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari, con il modello TR.

La procedura di rimborso dell’IVA infrannuale mediante invio del modello TR è consigliata alle imprese che si trovano “strutturalmente a credito” di imposta sul valore aggiunto. Con l’espressione “strutturalmente a credito” ci si riferisce, ad esempio, ai fornitori degli esportatori abituali che, avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, emettono fatture non imponibili ma continuano ad acquistare beni e servizi soggetti ad IVA, alimentando un credito verso l’erario via via maggiore.

In base all’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, il credito IVA trimestrale, purché d’importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, a condizione che si risulti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’aliquota media sulle operazioni passive sia superiore a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
  2.  le operazioni non imponibili siano superiori al 25% del volume d’affari;
  3.  l’ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili sia superiore a 2/3 dell’am­mon­tare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  4.  il soggetto passivo non residente sia identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.

La richiesta di rimborso infrannuale va accompagnata obbligatoriamente da un’apposita garanzia, costituita da una fideiussione rilasciata da un Istituto di credito, da un’impresa di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero del Tesoro o dalla Banca d’Italia, ovvero una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La durata della garanzia relativa all’IVA infrannuale deve essere di tre anni dalla data dell’erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. Non devono invece prestare garanzia i seguenti soggetti:

  1. coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo inferiore a euro 5.164,57, con riferimento all’intero periodo d’imposta;
  2. coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli iscritti a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
  3. le imprese che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità di cui all’art.38 bis, comma 7 e seguenti del DPR 633/1972 ma solo con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lett. a), b) e d) del comma 3 dell’art.30 del medesimo Decreto IVA;
  4. i curatori ed i commissari liquidatori per l’importo richiesto a rimborso non superiore a euro 258.228,40, con riferimento a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta;
  5. le società di gestione di fondi immobiliari chiusi.

In alternativa al rimborso, è possibile utilizzare in compensazione, con il modello F24, il credito IVA per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile maturata nel trimestre di riferimento.

Sia la richiesta di rimborso infrannuale del credito IVA che la comunicazione dell’utilizzo in compensazione del credito stesso deve essere effettuata dal contribuente presentando il modello TR esclusivamente per via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per effetto del DPCM 12.05.2011, la scadenza per l’invio del modello IVA TR per il secondo trimestre 2011, è stata differita al 22 agosto, mentre per il terzo trimestre 2011 è prevista per il 31 ottobre.

Gli Uffici dell’amministrazione finanziaria attribuiscono un numero cronologico alle richieste di rimborso ricevute e trimestralmente formano una graduatoria in base alla quale poi eseguono i rimborsi.

Ma attenzione ai crediti IVA superiori a 10.000 euro: il DL 78/2009 ha disposto che per i crediti che superano tale soglia è possibile la compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione del Mod. IVA TR; perciò se il contribuente presenta la richiesta il 22 agosto 2011 potrà effettuare la compensazione solo a partire dal 16 settembre 2011.

Ovviamente se il credito non supera la soglia dei 10.000 euro il contribuente può liberamente compensare il credito senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo.

Ai fini della compensazione in oggetto, riferita ai crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui, occorre utiliz­zare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agen­zia delle Entrate; non sono più utilizzabili, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche forni­te dalle banche o dalle poste (home/remote banking).

Per la compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre 2011 il codice tributo utilizzabile in F24 è 6037, mentre 6038 sarà quello che si utilizzerà per il 3° trimestre 2011.

È bene ricordare che nel caso di compensazione, a differenza della procedura di rimborso, non occorre prestare garanzia.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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