DL 138/2011: nuovi limiti per l’utilizzo di contanti, assegni e libretti al portatore

Il D.L. n. 138/2011 ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 apportando novità nei limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al portatore: si passa da un massimo trasferibile di 5.000 euro a 2.500 euro.

Infatti, per effetto della modifica introdotta dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il divieto, come già aveva in passato precisato il D.Lgs. n. 151/2009 (correttivo antiriciclaggio), riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e lo stesso trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Quanto agli assegni bancari e postali, il D.L. n. 138/2011 è intervenuto a precisare che essi devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 2.500 euro e non più 5.000 euro come in passato.

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il decreto ha precisato che i clienti possono richiedere per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro, pagando per ciascun modulo 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.

Per chi viola le presenti disposizioni normative, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

–          dall’1% al 40% dell’importo trasferito per importi non superiori a 50.000 euro;

–          dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro.

L’art.58 specifica anche che la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore a 3.000 euro, per cui per violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 2.500 euro si corre il rischio di una sanzione superiore all’importo trasferito.

Analoghe disposizione sono state introdotte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo non può essere pari o superiore a 2.500 euro (e non più a 5.000 euro come in passato).

I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti entro il 30 settembre, ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite.

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative ai libretti al portatore vanno invece:

–          dal 20% al 40% del saldo, qualora questo sia compreso tra 2.500 e 50.000 euro;

–          dal 30% al 60% del saldo, qualora questo sia superiore a 50.000 euro.

La novità in esame, così come recita l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, risponde a “finalità di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. E sin qua nulla da dire, visto che è evidente che più si obbliga a utilizzare sistemi di pagamento tracciabili e più diventa difficile movimentare somme in contanti da riciclare nel sistema economico “pulito”.

La domanda che ci si pone invece è: se durante le conferenze stampa di presentazione del decreto da parte dei rappresentanti di governo, la riduzione della soglia da 5.000 a 2.500 euro è stata presentata come una misura necessaria anche ai fini della lotta all’evasione fiscale, perchè mai nel 2008 era stata emanata una norma in senso inverso innalzando il limite, che già era a 5.000 euro, addirittura a 12.500 euro?

Di seguito, a conferma della confusione che ha regnato ultimamente in proposito, si riporta una tabella esemplificativa dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 3 anni:

 

Arco temporale di riferimento

Soglia

Fino al 29.04.2008

12.500 euro

Dal 30.04.2008 al 24.06.2008

5.000 euro

Dal 25.06.2008 al 30.05.2010

12.500 euro

Dal 31.05.2010 al 12.08.2011

5.000 euro

Dal 13.08.2011

2.500 euro

 

 

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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