Accertamento Immediatamente Esecutivo: risposte a 2 dubbi frequenti

In questo articolo affrontiamo due delle domande che più frequentemente si pongono in merito all’accertamento immediatamente esecutivo:

  1. Cosa succede in caso di mancato pagamento di una rata (che non sia, ovviamente, la prima)?
  2. Come si paga prima che arrivi l’agente incaricato della riscossione (Equitalia o Serit)?

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Se l’adesione è perfezionata con il pagamento della prima rata, l’accertamento immediatamente esecutivo ha perso efficacia, con la conseguenza che il debito è quello che risulta dall’atto di adesione ivi comprese le sanzioni in misura ridotta.

Ma la domanda da porsi è: cosa succede se il contribuente pur versando la prima o le prime rate non versa le successive ?

Il problema che si presenta in questo caso è quello di capire se il contribuente decade o meno dal beneficio della dilazione per il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive.

Anche in questo caso è la recente manovra correttiva 2011 a stabilire che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 applicata in misura doppia (dal 30% al 60%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Nonostante all’articolo 29 del Dl 78/2010 non compaia alcun riferimento alle modalità di pagamento, in via provvisoria o definitiva, prima che sia investito l’Agente della riscossione, ci sembra di poter affermare che il pagamento in caso di avviso di accertamento immediatamente esecutivo debba avvenire nei seguenti modi.

  • Il pagamento spontaneo va fatto con il sistema dei versamenti unificati e cioè con il modello F24, a sua volta redatto in forma cartacea o, per i titolari di partita IVA, in formato telematico, con facoltà di utilizzare eventuali crediti in compensazione di quanto dovuto (pur con le recenti limitazioni stabilite da recenti disposizioni in ordine all’utilizzo dei crediti Iva superiori a Euro 10.000, nonché in relazione al divieto di utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte erariali per importi superiori a Euro 1.500, se vi sono cartelle non pagate per imposte erariali di pari ammontare.
  • Il pagamento a mezzo riscossione coattiva, verificatosi l’inadempimento del contribuente, e trasmesso all’agente della riscossione l’accertamento esecutivo ovvero l’atto di rideterminazione degli importi dovuti, si ritiene debba aver luogo nelle mani dell’agente secondo le regole dettate, per il pagamento delle cartelle, dall’articolo 28 e seguenti del Dpr n. 602/1973, come conseguenza immediata dell’equiparazione degli atti esecutivi al ruolo e alla cartella. In questa fase della riscossione è anche possibile, anzi, a certe condizioni è persino doveroso, compensare i crediti per tributi erariali di valore eccedente Euro 1.500.