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In questo articolo affrontiamo due delle domande che più frequentemente si pongono in merito all’accertamento immediatamente esecutivo:
MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Se l’adesione è perfezionata con il pagamento della prima rata, l’accertamento immediatamente esecutivo ha perso efficacia, con la conseguenza che il debito è quello che risulta dall’atto di adesione ivi comprese le sanzioni in misura ridotta.
Ma la domanda da porsi è: cosa succede se il contribuente pur versando la prima o le prime rate non versa le successive ?
Il problema che si presenta in questo caso è quello di capire se il contribuente decade o meno dal beneficio della dilazione per il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive.
Anche in questo caso è la recente manovra correttiva 2011 a stabilire che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 applicata in misura doppia (dal 30% al 60%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Nonostante all’articolo 29 del Dl 78/2010 non compaia alcun riferimento alle modalità di pagamento, in via provvisoria o definitiva, prima che sia investito l’Agente della riscossione, ci sembra di poter affermare che il pagamento in caso di avviso di accertamento immediatamente esecutivo debba avvenire nei seguenti modi.
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