Deposito Cauzionale: se il vincolo è illegittimo

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Ovvero: come la legge Antiriciclaggio influisce su un contratto di locazione. Alcune riflessioni importanti per locatori e locatari e per i loro consulenti.

In materia di contratti di locazione, l’articolo 11 della Legge 27 luglio 1978 n.392, stabilisce che “Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.”

La previsione del Deposito Cauzionale ha, come ratio, quella di tutelare il locatore contro il mancato pagamento del canone da parte del conduttore, o per eventuali danni arrecati all’immobile.

La prassi vuole che, una volta ricevuta questa somma, il locatore la depositi in un libretto di risparmio al portatore  per praticità di smobilizzo della somma una volta scaduto il contratto. A tal proposito, si ricorda che il locatore ha l’obbligo di restituire l’importo al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore ha adempiuto integralmente alle proprio obbligazioni.

Per libretto al portatore s’intende un libretto non intestato ad una specifica persona ed adoperabile da chi ne detiene il possesso.

In materia di Antiriciclaggio, il Decreto Legge n.138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011) prevede, dal 1° ottobre 2011, che i libretti al portatore non possano avere un saldo pari o superiore ad Euro 2.500,00. In ottemperanza a tale vincolo imperativo, entro il 30 settembre appena scorso, il libretto con un importo uguale o superiore va ricondotto a tale limite o, addirittura, chiuso.

Ciò significa che se il contratto di locazione prevede, ad esempio, un Deposito Cauzionale  di Euro 3.000,00 (importo superiore ad Euro 2.499,99), il locatore non può vincolare tale somma ad un libretto di risparmio al portatore, ma deve optare per un vincolo diverso, ad esempio un libretto nominale.

Naturalmente, la somma percepita va in ogni caso restituita al termine della locazione, così come vanno sempre corrisposti  gli interessi maturati annualmente, questi ultimi solo se una clausola lo prevede.

Concludendo, i libretti al portatore costituiti grazie ad un deposito cauzionale con importo uguale o superiore ad Euro 2.500,00 devono essere ricondotti sotto tale limite o vanno chiusi, e la somma destinata ad altra modalità bancaria.

Per quanto concerne i contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2011, le clausole che vincolino il deposito cauzionale (se ovviamente di importo superiore ad Euro 2.500,00) a libretti al portatore sono nulle ed obbligano le parti a stipulare accordi diversi, ricordando che, attualmente, non esiste alcun obbligo normativo per il quale il locatore deve vincolare le somme su un conto o su un libretto, ma può disporne liberamente salvo restituirle alla scadenza.

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