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Il Decreto Sviluppo ha proposto nuovamente la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° luglio 2011. Possono rideterminare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate i soggetti che operano al di fuori di un’attività d’impresa, nei cui confronti trova applicazione il regime del capital gain, ossia:
In sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle previgenti disposizioni in materia di rivalutazione (ad es. ex artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2011), sono stati oggetto di misure cautelari e per i quali la titolarità è stata riacquistata all’esito del giudizio.
Possono formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
La rivalutazione delle partecipazioni consente di calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, in caso di cessione delle partecipazioni “affrancate”, sulla base del valore, al 1° luglio 2011, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato. L’affrancamento può essere anche solo parziale. È cioè consentito rivalutare (sempre in base al valore della perizia) una parte soltanto delle partecipazioni in possesso alla data del 1° luglio 2011.
Per poter rideterminare il costo della partecipazione occorre far redigere entro il 30 giugno 2012, da professionisti abilitati (Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti), una perizia di stima sull’intero patrimonio della società, associazione o ente alla data del 1° luglio 2011 (non sulla singola partecipazione). Con riferimento al patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione..
La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed esibita all’Amministrazione finanziaria su richiesta della stessa.
Condizione per il riconoscimento del nuovo costo d’acquisto è il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sull’intero valore periziato delle partecipazioni non quotate (quindi non solo sulla plusvalenza “latente”), nella misura del:
Per determinare l’aliquota d’imposta applicabile occorre fare riferimento esclusivamente all’entità della partecipazione posseduta alla data del 1° luglio 2011. L’imposta sostitutiva dovuta va versata con mod. F24, codice tributo 8055, anno di riferimento “2011”.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2012 oppure così frazionata:
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in forma cumulativa, se la rivalutazione riguarda più partecipazioni
L’assunzione del valore di perizia non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi. In caso di successiva cessione delle partecipazioni, pertanto, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può essere utilizzata dal contribuente.
Espressamente ammessa l’ipotesi, assai discussa in passato, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° luglio 2011, ancorché siano già stati oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
In tale ipotesi è possibile per il contribuente scegliere fra due alternative:
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