Comunicazione beni in godimento ai soci: l’obbligo incombe e si estende

E tre!!! In materia di accertamento, dopo il Redditometro, più volte annunciato e non ancora pronto, lo Spesometro, ormai in dirittura di arrivo per fine anno, arriva la Comunicazione dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari.

Entro il 31 marzo prossimo, infatti, sarà obbligatorio inviare la comunicazione sopra evidenziata allo scopo di definire tutti quei beni che, seppur di proprietà della società o dell’impresa individuale, sono concessi in godimento a socie e familiari.

L’obbligo trae origine dal disposto dell’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, Legge n. 148/2011 (cosiddetta manovra di ferragosto), che prevede che i soci o i familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano in godimento i beni dell’impresa scontino un reddito diverso pari alla differenza tra valore normale del bene e il corrispettivo pagato per il suo utilizzo.
Inoltre, per ciò che riguarda la società o l’imprenditore concedente il bene a soci o familiari, il costo del bene è indeducibile.

Con il Provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011, l’Amministrazione Finanziaria ha reso attuative le disposizioni, innanzi richiamate, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011.

In base al testo del citato provvedimento, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono obbligati a effettuare la comunicazione:

  • la società concedente;
  • Il socio.

Il testo del provvedimento, in merito, stabilisce che la comunicazione deve riguardare i soci che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nell’impresa concedente, ma anche i familiari dei soci e i soci e i familiari  dei soci e delle altre società del gruppo.

Tale ultimo dato è significativo perché, per ciò che attiene alla qualificazione di socio; dal tenore letterale del testo della Legge n. 148/2011 sembrava scontata la sola inclusione del socio persona fisica tra i soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione.
Tuttavia, in base al testo del provvedimento, tra i soggetti obbligati alla comunicazione non si può fare a meno di evidenziare l’inclusione della società del gruppo.
In altri termini, le società che hanno ricevuto beni in godimento devono provvedere alla comunicazione.
A prima vista, tale obbligo potrebbe sembrare eccedente il dato letterale della Legge n. 148/2011 che, in merito, prevede l’assoggettamento a IRPEF e l’inclusione della differenza tra valore normale del bene e corrispettivo pagato per l’utilizzo tra i redditi diversi.
Ci è stato insegnato, infatti, che il reddito diverso è tipicamente riferito alla persona fisica e, quindi, il predetto obbligo di includere tra i soci obbligati alla trasmissione le società può sembrare non corretto.
Consideriamo però che la norma, volta a rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata, ha come finalità quella di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che, di fatto, vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
Consideriamo, altresì, che tra i soci sono comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente. Appare chiaro il quadro con cui si vuole dare attuazione alla comunicazione in esame: da un lato coinvolgere il maggior numero di contribuenti e acquisire informazioni utili in chiave patrimoniale e, dall’altro, acquisire maggiori informazioni per corroborare un eventuale accertamento in capo alla società e al socio.