Estratto conto in luogo delle scritture contabili: è proprio tutto così semplice?

L’art.14, c.10 della Legge di Stabilità 2012 ha sancito la possibilità per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi che effettuano unicamente operazioni tracciabili, di utilizzare gli estratti conto bancari in luogo delle scritture contabili.

Tale semplificazione richiede sicuramente dei ragionamenti, perché presenta qualche criticità sul piano operativo.

Innanzitutto va detto che, normalmente, con esclusione dei lavoratori autonomi, il principio di rilevanza contabile è la competenza, mentre l’estratto conto bancario viene redatto secondo il principio di cassa.
Pertanto, le imprese che adottano il regime contabile semplificato e che non adottano alcun’altra forma di tracciabilità se non quella bancaria, potrebbero trovarsi nella situazione di poter adottare l’estratto conto bancario in luogo delle scritture contabili normalmente redatte.

Ma come valutare dagli estratti conto la tipologia di costo o di ricavo?
Il problema non si pone se si tratta di operazioni a saldo di fatture specifiche. La casistica però è vasta e la situazione si complica nel momento in cui è necessario rilevare una spesa più generica (es. una spesa postale) o un’entrata relativa ad un’operazione meno particolareggiata (es. il pagamento di un acconto).
E la situazione si complica ulteriormente a fine anno, nel momento in cui devono essere rilevate tutte quelle operazioni che sicuramente non possono essere tracciate in banca, quali, ad esempio, la valutazione delle rimanenze finali, gli ammortamenti, ecc..

Successivamente si pone il problema pratico di come gestire una contabilità così giustificata, con gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
Si pensi alla registrazione delle fatture ai fini della liquidazione periodica dell’IVA e di quella annuale; ovvero, alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in dichiarazione, per cui devono essere adottate le regole previste dal TUIR.

E ancora consideriamo la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e i dati necessari alla compilazione degli Studi di settore.

Appare chiaro, quindi, che la norma appena approvata dovrà essere oggetto di eventuale rivisitazione o, per lo meno, di chiarimenti operativi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, magari integrandola con una semplificazione sulla deducibilità di alcuni costi (si pensi, ad esempio, alle auto o ai telefoni) per renderla veramente efficace.