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L’acconto Irpef, da versare entro mercoledì 30 novembre 2011, ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza del 17 per cento dovrà essere versata entro il mese di giugno 2012.
È questo il risultato del testo firmato ieri, 21 novembre 2011, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, va ricordato che la differenza di 17 punti percentuali (99 meno 82) non costituisce un vero e proprio “regalo”.
In realtà, secondo il dato letterale del decreto, detta differenza dovrà essere corrisposta entro la data prevista per il versamento del saldo Irpef.
Ne consegue che i contribuenti dovranno comunque effettuare il versamento entro il:
La quota di acconto ai fini Irpef è, come noto, pari al 99 per cento.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2011 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “DIFFERENZA” del modello Unico 2011.
Infatti, se questo importo:
La base di calcolo, quindi, è costituita dall’imposta del periodo precedente, diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti. Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato:
Si supponga il seguente esempio:
l’ammontare dell’imposta indicata nel rigo RN33 è di Euro 100.000
Calcoliamo il 1° acconto:
Euro 100.000 x 99% x 40% = 39.600
(versato il 16 giugno o, in alternativa, il 16 luglio con la maggiorazione)
Calcoliamo, infine, il 2° acconto:
Euro 100.000 x 82% = 82.000 (misura dell’acconto considerando la nuova percentuale)
Poiché, in sede di primo acconto, era stato versato l’importo di Euro 39.600, ne consegue che, entro il prossimo 30 novembre, dovrà essere versata la differenza di Euro 42.400 (Euro 82.000 meno 39.600).
Ciò premesso, bisogna distinguere il caso di un contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale da quello di coloro che, al contrario, non si avvalgono o non possono avvalersi dell’assistenza.
È importante precisare quali saranno gli scenari possibili a seconda che il contribuente si sia avvalso di un CAF per la presentazione del modello 730/2011 oppure che il contribuente non possa versare il secondo acconto perché sprovvisto di sostituto d’imposta (ad esempio perché licenziato).
Nel primo caso, infatti:
Nel secondo caso:
Inoltre, si precisa che la riduzione in esame sarà applicata anche ai contribuenti che sia avvalgono del:
In materia di cedolare secca, infatti, il comma 4, secondo periodo, art. 3 della D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, stabilisce che “Per la liquidazione, [omissis] si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”.
Anche l’Amministrazione finanziaria, in merito, nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, par. 7, precisa che “la cedolare secca dovuta è versata con l’apposito codice tributo separatamente all’IRPEF, ma con le medesime modalità ed entro i medesimi termini”.
Per quanto riguarda il regime dei minimi, infine, si ricorda la precisazione dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007), la quale stabilisce che ai “contribuenti minimi [omissis] si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche”.
Da ultimo, si ricorda che detta “riduzione” non riguarda il secondo acconto dell’IRAP, anche se chi versa è un soggetto IRPEF e nemmeno il secondo acconto IRES.
Pertanto sono agevolati dalla nuova misura dell’82 per cento i soli soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare:
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