Supertassa auto: i chiarimenti della Circolare 49/E dell’8 novembre

L’art.23 c.21 del D.L. 98/2011 ha introdotto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica di  Euro 10,00 per ogni kilowatt di potenza superiore a 225 Kw, una specie di supertassa o superbollo per le automobili di lusso e i SUV.

Con la Circolare 49/E dell’8 novembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito soggettivo e alle modalità e termini di pagamento. Indichiamo inoltre  i codici tributo per il versamento con F24.

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale erariale tutti i soggetti che dal 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e/o persone di potenza superiore a 225 Kw.
Presupposto per l’applicazione dell’imposta è l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Pertanto, spiega la Circolare, l’imposta non è dovuta se il proprietario ha ceduto il veicolo in data antecedente il 6 luglio 2011, ovvero se per il veicolo sussistevano requisiti di esenzione al pagamento della tassa automobilistica (es. autoveicoli in uso al Capo dello Stato o alle forze dell’ordine, veicoli storici, ecc.).

L’addizionale è comunque dovuta, anche nel caso in cui al pagamento della tassa automobilistica vengano applicate riduzioni di legge (es. veicoli per uso pubblico in piazza).

Il pagamento dell’addizionale deve avvenire tramite modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, come specificato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 101 del 20 ottobre 2011, che ne ha definito anche i codici tributo:

– “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;

“3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;

“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”

La Circolare Ministeriale 49/E precisa successivamente che, nel caso in cui il veicolo sia ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’addizionale deve essere versata dal proprietario cedente entro il 10 novembre p.v. e quindi il soggetto acquirente non è tenuto al versamento.

Inoltre, tutti i soggetti che diventano proprietari, a qualunque titolo, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture ad uso promiscuo immatricolate tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011 sono tenuti al pagamento per intero dell’addizionale entro la data del 31 gennaio 2012.
Medesimo adempimento a carico dell’ex proprietario (cedente) nel caso di  autovettura acquistata dopo il 7 luglio e successivamente rivenduta entro il 31 dicembre 2011.

Infine, la Circolare fissa il termine entro il quale l’addizionale è dovuta per i pagamenti a partire dall’anno 2012 e cioè entro il termine in cui è dovuta la tassa automobilistica relativa al veicolo di proprietà.