Manovra Monti: mentire al fisco è reato

Impressiona per severità la norma contenuta nel decreto Monti (Art. 11, comma 1, D.L. 201/2011) che prevede sanzioni penali per coloro che esibiscono documenti falsi in sede di controllo ovvero comunicano notizie non rispondenti al vero.

La norma ha funzione di deterrente di comportamenti fraudolenti e si pone l’obiettivo di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IVA.
In particolare rischia sanzioni penali chiunque, a seguito delle richieste da parte degli organi di accertamento effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 (Poteri degli Uffici) e 33 (Accessi, verifiche e ispezioni) del D.P.R. 600/1973, nonché degli articoli 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici IVA) e 52  (Accessi, verifiche e ispezioni) del D.P.R. 600/1972,

  • esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte,
  • ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Entrambe le fattispecie si configurano a seguito di una richiesta effettuata dagli organi accertatori (Agenzia o  Guardia di finanza) nell’esercizio dei poteri di accertamento.

La versione finale della legge approvata in sede di conversione pone un filtro alla rilevanza penale della  fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero.
È stato inserito un ulteriore elemento specificando che la rilevanza penale delle notizie false è collegata alle fattispecie fiscali penalmente rilevanti di cui al decreto legislativo n. 74/2000.

In pratica, tutto quello che viene esibito, trasmesso o comunque reso noto al Fisco a fronte di una sua richiesta (per esempio gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc.), è considerato una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità.
La fattispecie di reato è riconducibile all’art. 76 del DPR 445/2000 nonché alle disposizioni di cui agli artt. 482 e 483 del codice penale in materia di falsità materiale e ideologica.
La pena? Reclusione fino a tre anni.

In prima battuta va precisato che:

  • nel caso di esibizione di documenti falsi la fattispecie di reato si configura in maniera autonoma rispetto agli eventuali altri reati. Per esempio esibire fatture false comporta la commissione di due reati: quello di false fatturazioni e quello di esibizione di documenti falsi.
  • Invece, nel caso di comunicazioni di informazioni o dati non rispondenti al vero la sanzione penale scatta solo nel caso in cui si configura un reato in base al decreto legislativo 74/2000.

È il caso di ricordare che prima dell’intervento normativo in commento, le reticenze e le omissioni del contribuente, in sede di risposta a questionari o inviti a contradditori, risultavano punite con la sanzione amministrativa da Euro 206 a Euro 1.032 ( art. 11 comma 1 D.Lgs 471/1997).

Dal tenore letterale della disposizione, si evince che l’ambito applicativo riguarda le indicazioni mendaci fornite in  sede di verifica ovvero, di richiesta di dati e notizie comprese le informazioni riportate nei processi verbali di constatazione. Se è questo l’ambito applicativo possiamo ritenere escluse:

  • le comunicazioni di dati e notizie riconducibili ai beni concessi in godimento ai soci;
  • le comunicazioni rilevanti ai fini dello spesometro;
  • i dati contenuti negli studi di settore.

Sembrano escluse anche le eventuali informazioni non rispondenti al vero comunicate da terzi non interessati agli accertamenti (tipo questionari a clienti di soggetti sottoposti a controlli) perché l’eventuale reato tributario sarebbe imputabile non a loro bensì a persone diverse (soggetto sottoposto a controllo).

Ad ogni modo, d’ora in poi, occorrerà prestare massima attenzione alle richieste di informazioni e si dovrà mettere in conto anche la possibilità di opporre, laddove possibile e legittimo, un diniego di collaborazione in quanto anche da errori o dimenticanze possono derivare conseguenze pesanti.

A tal proposito, è importante ricordare quanto disposto nell’art. 7, comma 1, lettera f) del recente D.L 70/2011, convertito nella L. 106/2011, ai sensi del quale “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.

Ne deriva che risulta legittimo e allo stesso tempo consigliabile, il comportamento dei contribuenti e dei professionisti che li assistono in sede di richieste di dati, notizie e documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, di opporre il diritto di non esibire, trasmettere o fornire alcunché. E’ un comportamento possibile ogniqualvolta si tratti di informazioni contenute in documentazione fiscale già presentata oppure in bilanci depositati presso il Registro delle imprese. Anche dati e notizie riguardanti beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquisiti direttamente dai pubblici registri. In considerazione delle recenti novità, qualsivoglia rapporto con intermediari finanziari è conosciuto al fisco e pertanto non deve essere oggetto di richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Questa manovra segna un ulteriore salto di qualità nel contrasto all’evasione fiscale.
Il messaggio è chiaro: mentire al fisco può costare la reclusione. I furbetti sono avvisati.
L’avviso vale anche per coloro che dichiarano di non avere nulla da temere dai controlli del fisco: sbagliare per errore o dimenticanza è alla portata di tutti.