Ravvedimento ICI: interessi, sanzioni e codici tributo

Come noto, entro lo scorso 16 dicembre doveva essere versata la seconda rata del saldo dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) dovuta per l’anno d’imposta 2011, determinata con l’aliquota e le detrazioni in vigore nel medesimo esercizio.
Per chi avesse mancato l’appuntamento del 16 dicembre
, c’è la possibilità di rimediare tramite il ravvedimento operoso, applicando gli interessi al tasso legale annuo e la sanzione ridotta.

Prima di analizzare un esempio, si ricorda che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, firmato il 12 dicembre 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, il tasso di interesse legale, di cui all’art. 1.284 del codice civile, è stato innalzato al 2,5 per cento.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entreranno in vigore gli interessi legali nella misura del 2,5 per cento in luogo della precedente misura dell’1,5 per cento in vigore fino al 31 dicembre scorso.

Ciò premesso, considerato che il 31 dicembre prossimo (14 giorni dalla scadenza del 16 dicembre) scadranno i termini per usufruire del “ravvedimento sprint” e, quindi, della sanzione dello 0,2 per cento per ciascun giorno, il contribuente, fino al trentesimo giorno di ritardo, potrà beneficiare del “ravvedimento breve” e, quindi, della sanzione ridotta al 3 per cento.

Se, invece, effettua il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione “ravvedimento lungo”, si ricorda che la sanzione è pari al 3,75 per cento.

Il contribuente, al fine di sanare la situazione debitoria, deve versare l’imposta o, in caso di pagamento parziale, la differenza dovuta e, contestualmente, la sanzione ridotta e gli interessi moratori maturati dal giorno della scadenza a quello in cui questo risulta effettivamente effettuato il pagamento.

Si propone uno schema delle disposizioni normative del ravvedimento ICI, tenendo conto delle distinte fattispecie di versamento.

OMESSO VERSAMENTO ACCONTO O SALDO

Nota: Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2011 ha disposto la modifica del tasso legale dal 1,5 per cento al 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012

La formula per effettuare il calcolo degli interessi è la seguente:

Imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500

Esempio

Si supponga che un contribuente debba versare il saldo ICI di Euro 2.000 e che lo stesso non abbia ottemperato all’onere in esame.Decide, quindi, di ravvedersi entro il 15 gennaio 2012. Si propongono, pertanto, i calcoli necessari:

Calcolo degli interessi:

dal 17 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011, l’ammontare degli interessi sarà pari a:

Euro 1,23 = (2.000 x 1,5% x 15 / 36.500)

dal 1° gennaio 2012 al 15 gennaio 2012, l’ammontare degli interessi sarà pari a:

Euro 2,06 (1.000 x 2,5% x 15 / 36.500)

per un totale interessi di Euro 3,29 (Euro 1,23 + Euro 2,26).

Calcolo della sanzione:

Poiché il contribuente ha deciso di versare il 15 gennaio e, quindi, entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria, egli verserà la sanzione ridotta a 1/10, pari al 3%. Avremo, quindi:

1.000 x 3% = 30

Per effettuare il pagamento, il contribuente dovrà predisporre il modello F24, servendosi del canale telematico oppure recandosi presso gli sportelli bancari, postali.

Di seguito, si evidenziano i codici tributo da indicare nella delega di pagamento:

  • 3901, imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
  • 3902, imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
  • 3903, imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili;
  • 3904, imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati;
  • 3906, imposta comunale sugli immobili – interessi;
  • 3907, imposta comunale sugli immobili – sanzioni.