Spesometro: arriva la proroga al 31 gennaio 2012

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011 ha posticipato al 31 gennaio 2012 il termine ultimo di presentazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a Euro 25.000, riferita al periodo d’imposta 2010 (art. 21 D.L. 31 maggio 2010).

Il provvedimento che dispone la proroga prende atto delle difficoltà operative dei soggetti obbligati e precisa che la necessità del rinvio è legato all’adeguamento tecnologico che permetterà di superare tali difficoltà.

Va ricordato, infatti, che la scadenza del 31 gennaio 2012 interessa le operazioni relative all’anno 2010. Il provvedimento che introduce l’obbligo della comunicazione è del 22 dicembre 2010. I soggetti obbligati non erano a conoscenza dell’obbligo introdotto praticamente a fine anno e di conseguenza, nel momento della predisposizione degli elenchi, si sono trovati in difficoltà nella ricerca delle operazioni da segnalare.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, ha fornito alcune indicazioni di carattere generale sulle modalità e i contenuti del nuovo adempimento ma gli esempi riportati si sono rivelati “di scuola” e comunque non sufficienti di fronte alla complessità degli argomenti.

Ricordiamo in breve quelli che sono gli aspetti da chiarire su cui si aspetta una presa di posizione da parte dell’Agenzia:

  • Il trattamento da riservare ad alcune tipologie di contratti stipulati nel corso del 2009 (anno i cui non vige l’obbligo di comunicazione) che riverbera effetti di carattere fiscale anche nel corso dell’anno 2010 (per esempio contratto di fornitura di beni in cui abbiamo un acconto nel 2009 e un saldo del 2010, per complessivi oltre la soglia dei 25000 euro). La difficoltà è legata al fatto che l’operazione è frazionata su due annualità, una delle quali non è oggetto di monitoraggio.
  • I casi più diffusi di acquisti ripetuti da un medesimo fornitore e nei casi di cessione ad uno stesso cliente. Occorre, quindi, definire con maggiore precisione quando è “fiscalmente” configurabile un contratto di compravendita, quando uno di somministrazione.
  • Il problema delle note di accredito emesse a fine anno a seguito del raggiungimento di obiettivi prefissati dalle parti. Trattandosi di note di accredito non ricollegabili ad una singola fornitura, ci si chiede se le stesse abbiano rilevanza ai fini dell’importo che deve essere indicato nella comunicazione.
  • Altro labirinto è il collegamento tra i diversi contratti che viene definito nella circolare n. 24/2011 in maniera “scolastica e astratta” lasciando sul campo numerosi dubbi irrisolti.

Va rilevato, infine, che rimane fermo (per ora), invece, il termine del 30 aprile, che varrà per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.