L’art.10 del Decreto 201/2011 prevede benefici per le imprese che sceglieranno di aderire al regime di trasparenza fiscale. Ecco le agevolazioni.
Ai commi da 1 a 8 dell’art.1 del Decreto Monti sono stabilite semplificazioni ed agevolazioni che potranno essere usufruite dalle imprese che alla data del 1 gennaio 2013 sono in grado di dimostrare veridicità e trasparenza dei propri conti.

Sono interessati all’agevolazione i lavoratori autonomi, le imprese individuali e le società di persone.
L’opzione deve essere esercitata già in Unico 2012 per poterla applicare dal 1 gennaio 2013.
I soggetti che esercitano tale diritto devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture attive e passive, i corrispettivi e tutte le vendite e gli acquisti non fatturati ed istituire un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività.
A fronte di ciò potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi, come, ad esempio, l’eliminazione dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale
• predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti, quali ad esempio le liquidazioni periodiche IVA o il 770 semplificato
• anticipazione della compensazione o del rimborso del credito IVA
• abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 Euro
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro tre anni dalla dichiarazione dei redditi interessata e non più quattro
• esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici
Alle contabilità semplificate devono aggiungersi le seguenti altre agevolazioni:
• determinazione del reddito utilizzando il principio di cassa
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’Agenzia
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA
Il soggetto decade dall’agevolazione se non invia o invia con un ritardo superiore ai 90 giorni i dati richiesti o se non viene rispettato il limite di Euro 1.000,00 relativamente all’utilizzo del contante.
Sarà compite dell’Agenzia delle Entrate emanare disposizioni e/o provvedimenti relativamente alla definizione della procedura, al suo metodo di attuazione ed agli invii.

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