Detrazione del 55%: la proroga al 31/12/2012

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A differenza della detrazione Irpef del 36% sugli intereventi di ristrutturazione edilizia, che è stata stabilmente inserita nel nostro palinsesto tributario mediante l’aggiunta dell’art.16 bis, comma 2 al TUIR, quella del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2012.

Le persone fisiche, le imprese e le società, quindi, avranno un anno in più per beneficiare dello sconto fiscale su qualunque tipo di immobile (non solo per le abitazioni e loro pertinenze, come già avviene per la detrazione 36%), utilizzando le stesse regole applicabili nell’anno appena concluso.

Resta tutto invariato, compresi i tipi di interventi agevolati e gli importi massimi di detrazione, nonché gli adempimenti necessari (bonifico per le persone fisiche e i professionisti e invio a consuntivo dell’apposita comunicazione all’Enea), oltre che le modalità di ripartizione decennale del bonus .

La Manovra Monti prevede che solo dal 2013 i soggetti IRPEF potranno detrarre il 36% delle spese sostenute per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Queste opere potranno essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Questa novità entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2013 ed è stata introdotta nell’articolo 16 bis comma 1, lettera H del TUIR, cioè lo stesso articolo che regolerà a regime il bonus del 36%.

Sarà quindi corsa contro il tempo per le imprese e le società di capitali le quali potranno godere della potente agevolazione, pari al 55% delle spese sostenute, solo fino al 31 dicembre di quest’anno ed indipendentemente dall’effettuazione del bonifico, posto che per le stesse vige eccezionalmente il criterio di competenza temporale e che le stesse non sono costrette dalla legge all’effettuazione del bonifico bancario o postale per poter godere dell’agevolazione.

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