In caso di procedimento contro il commercialista, la tutela spetta al giudice ordinario! Lo ha stabilito la Cassazione alcuni giorni fa.
Con l’ordinanza n. 30785 depositata il 30 dicembre 2011, infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiamata a decidere su un ricorso per regolamento di giurisdizione ha stabilito che in materia di procedimento contro il commercialista, la tutela spetta al giudice ordinario.

Analizziamo brevemente i fatti.
Una commercialista aveva subito un procedimento disciplinare per violazione delle regole di deontologia professionale in relazione alla richiesta di compenso per un incarico collegiale conferito dal Tribunale di Roma ex art. 2501 sexies per un’operazione di fusione per incorporazione di società.
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili territoriale comminava una sanzione alla commercialista sospendendola dall’esercizio della professione per tre mesi. La professionista impugnava, quindi, la decisione, che veniva così annullata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale quindi chiedeva l’annullamento della decisione del Consiglio Nazionale sia al Tribunale di Roma sia al TAR.

La commercialista presentava così regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente rileva che l’art. 32 del DLgs. n. 139 del 28 giugno 2005 che regola il procedimento disciplinare dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevede che le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia d’iscrizione o di cancellazione dall’Albo o dall’elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine, possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione. Nulla invece prevede in ordine all’eventuale reclamo avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare.
Secondo la professionista sarebbe corretto ritenere che tali provvedimenti siano impugnabili davanti al giudice ordinario, incidendo il provvedimento disciplinare direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale.
Nello specifico caso, in caso di sospensione, il professionista continua ad essere iscritto all’Albo, ma di fatto non può esercitare la professione per tutta la durata della sanzione.
Per la tutela del richiamato diritto soggettivo deve essere sempre data la possibilità di adire un giudice, non essendo sufficiente un rimedio meramente amministrativo quale quello indicato dall’articolo 29 del D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005 che stabilisce che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia disciplinare.
I giudici investiti della decisione evidenziano che secondo il previgente art. 28 del DPR 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), e del DPR 1068/1953 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), le deliberazioni del Consiglio Nazionale, che aveva la cognizione, tra l’altro, sui provvedimenti disciplinari emessi dall’Ordine territoriale, fossero impugnabili innanzi al Tribunale.

Il quadro normativo di riferimento è mutato con la emanazione, in attuazione della delega conferita dall’articolo 55 del D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, che prevede che contro le decisioni dell’Ordine territoriale possa essere proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale da parte dell’interessato. Lo stesso articolo però non si pronuncia in merito alla impugnativa contro le decisioni di quest’ultimo.
Premesso tutto questo, le Sezioni Unite sostengono che le situazioni coinvolte nella vicenda sono di diritto soggettivo. Secondo i principi generali sul riparto di giurisdizione, spettano al giudice ordinario la tutela dei diritti soggettivi e al giudice amministrativo la tutela degli interessi legittimi.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
www.ilcommercialistadeiprofessionisti.com
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