Contanti dagli stranieri senza limite: una semplificazione complicata

Il decreto legge sulle semplificazioni elimina la soglia per i pagamenti in denaro contante per i cittadini stranieri.Le imprese operanti nel commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio – beneficiari della deroga al tetto ridotto dal D.L. 201/2011 – potranno incassare dai cittadini stranieri i corrispettivi in contanti senza alcun limite di importo.

La volontà di agevolare il settore turistico ha indotto il governo a inserire nel decreto semplificazioni una “eccezione” che consentirà agli stranieri di fare shopping e di saldare i conti degli hotel in contanti anche se l’importo equivale o supera i 1.000 euro.

Il governo ha raccolto l’invito che il Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca ha rivolto al Ministro al Turismo Piero Gnudi al quale ha presentato un emendamento predisposto da Walter Meister, vice di Bocca e Presidente di HGV e volto a preservare il turismo “made in Italy”.

Ma qui le semplificazioni esauriscono la loro spinta propulsiva e vengono fagocitate da molteplici complicazioni correlate.

Infatti sarà possibile per gli operatori vendere beni e servizi legati al turismo – in deroga alle stringenti norme sulla limitazione all’uso del contante – a condizione che, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 del D.L. 16/2012, “… inviino apposita comunicazione preventiva, all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (ci si interroga su come possa essere “preventiva” una comunicazione che dovrà essere effettuata con modalità che saranno rese note al contribuente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Il decreto fiscale, all’art. 3 commi 1 e 2, stabilisce inoltre che l’acquirente deve essere una persona fisica, con cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, residente al di fuori del territorio dello stato.

La menzionata deroga alla limitazione all’uso del contante opera inoltre a condizione che il prestatore italiano del servizio provveda a:
1.    Acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
2.    Ottenere una “autocertificazione” dello stesso attestante che non si possieda né la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e che il cliente non sia residente in Italia;
3.    Versare entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione il denaro sul proprio conto corrente;
4.    Consegnare all’operatore finanziario copia fotostatica del documento di riconoscimento del cliente;
5.    Consegnare sempre all’intermediario copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

In merito alla menzionata autocertificazione, dalla lettura della norma (art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. 16/2012) – a parere di chi scrive – non si evince in modo chiaro se la stessa debba essere richiesta dal commerciante solo qualora l’operazione sia effettuata da un terzo per conto di un committente non presente all’acquisto o anche nel caso di identità tra committente e cessionario, dal quale potrebbe dunque essere sufficiente acquisire esclusivamente la copia del passaporto.

Inoltre va evidenziato che, in caso di violazione nell’uso del denaro contante, gli intermediari finanziari e i professionisti devono effettuare una segnalazione al Ministero dell’Economia. Il D.L. 201/2011 disponeva che la segnalazione fosse inviata anche all’Agenzia delle Entrate.

La norma viene ulteriormente modificata e la comunicazione dovrà essere inviata alla Guardia di Finanza che ne darà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ove ravvisasse elementi utili alle attività di accertamento.

Al termine di queste considerazioni l’articolo 3 del D.L. 16/2012 in commento appare una disposizione di difficile applicazione pratica che costringerà i soggetti coinvolti a dotarsi quantomeno di modelli standard di autocertificazione da sottoporre ai propri clienti, in attesa di conoscere le auspicabili modifiche che verranno recepite in sede di conversione del decreto.

Autore: Roberto Bianchi – Centro Studi CGN

Cioni & Partners – Commercialisti Associati