Nuovi limiti alle compensazioni IVA

L’art.8, c.18 del D.L. 16 approvato dal C.M. lo scorso 2 marzo (Decreto Semplificazioni), modificando l’art.37 c.49-bis del D.L. 223/2006, ha, di fatto, dimezzato  il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) abbassandolo da Euro 10.000,00 ad Euro 5.000,00.

Le precedenti limitazioni relative alla compensazione IVA, oggetto peraltro di interventi anche da parte dell’Agenzia delle entrate, stabilivano che  il credito IVA da dichiarazione annuale, nonché quello relativo ai primi tre trimestri dell’anno fosse compensabile liberamente fino ad un importo di 10.000 euro.

Se il credito superava il tetto massimo di Euro 10.000,00, l’eccedenza era compensabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR infrannuale.

Con il D.L. 16/2012 si modifica la soglia oltre la quale è determinante, ai fini della compensazione del credito, la presentazione della dichiarazione IVA per il credito annuale o del modello TR per il credito trimestrale abbassandola ad Euro 5.000,00.

Purtroppo però non è stata stabilita una precisa decorrenza in tal senso; termini e modalità attuative sono state delegate ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione deve essere posta dai soggetti che, pur avendo un credito IVA superiore a 10.000 euro, alla data di entrata in vigore del Decreto, cioè il 2 marzo scorso, hanno già compensato orizzontalmente importi inferiori ad Euro 10.000,00 ma superiori agli attuali Euro 5.000,00.
Prudenzialmente, tali soggetti, se intendono utilizzare il credito residuo dovranno, in virtù del nuovo limite di Euro 5.000,00, dovranno procedere alla presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma e posticipare la compensazione del credito residuo dal 16 aprile.

Si ricorda, che, comunque, a tutela del contribuente, la Legge 212/2000 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – prevede, ai commi 1 e 2, in termini di efficacia temporale delle norme tributarie, che  le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo
e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte possano essere applicate solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Le disposizioni tributarie, inoltre, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Rimane ferma la disposizione secondo la quale, se il credito annuale risulta superiore a Euro 15.000,00, può essere compensato previa presentazione della dichiarazione IVA autonoma, alla quale deve essere apposto visto di conformità.

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PER SAPERE TUTTO SUL COMUNICATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA DATA DI APPLICAZIONE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN