IMU: calcolo dell’acconto e compilazione dell’F24

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha istituito i codici tributo per la compilazione del modello F24 e ha stabilito le modalità operative per il versamento della cosiddetta compartecipazione dell’IMU che spetta allo Stato. Il contribuente, pertanto, sarà obbligato a un doppio conteggio sia in sede di versamento dell’acconto che del saldo dell’imposta.

Si ipotizzi, infatti, il caso di contribuente (senza figli) che possieda, in piena proprietà, l’abitazione principale la cui rendita catastale ammonti a euro 1.000.
L’imposta dovuta, al netto della detrazione base per l’abitazione principale di euro 200, è pari a euro 472 [(1.000 x 1,05 x 160 x 0,4%) – 200].

In tal caso, il contribuente ha una duplice scelta:
•    frazionare l’importo in tre rate;
•    versare in due rate.

Qualora il contribuente intenda utilizzare il primo metodo, dovrà versare due rate da euro 157,33 e un’ultima rata a conguaglio sulle prime due versate a giugno e a settembre.

Si supponga, inoltre, che lo stesso contribuente possieda, nel medesimo Comune un altro fabbricato la cui rendita ammonti a euro 1.253,13. L’imposta complessivamente dovuta, in tal caso, sarà pari a euro 1.600 (1.253,13 x 1,05 x 160 x 0,76%). In quest’ultimo caso, considerato che la disposizione normativa stabilisce che la compartecipazione è pari all’imposta calcolata tenendo conto della metà dell’aliquota base, occorre suddividere l’acconto in due parti uguali, ciascuna pari a euro 800.

L’ammontare complessivo da indicare nel modello F24, compresa l’imposta dovuto per l’abitazione principale è, quindi, pari a euro 957,33.

In sede di compilazione del modello F24, è necessario ricordare che l’imposta dovuta sull’abitazione principale spetta interamente al Comune e, pertanto, andrà versata, senza suddivisioni tra Stato e Comuni, utilizzando il codice tributo “3912”.

Alla voce “detrazione” va indicato l’importo relativo all’acconto stesso, cioè un terzo di euro 200, quindi 66,67.

Infine, si ricorda che il contribuente che compila il modello 730, e che ha scelto di utilizzare una parte del credito Irpef per compensare l’IMU da versare, può indicare l’ammontare del suddetto credito d’imposta  nel quadro I.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l’IMU.

Sotto il profilo operativo, per compilare il quadro I, il contribuente dovrà barrare la casella 1 se si vuole utilizzare l’intero importo del credito per il versamento dell’IMU, oppure indicare nella casella 2 l’importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell’IMU dovuta.

Quindi, se il contribuente vanta un credito Irpef pari a euro 500, nel modello F24 riporterà:
•    l’importo di euro 500 nella sezione Erario come “importi di credito compensati”, indicando il codice tributo 4001 e l’anno di riferimento 2011;
•    l’importo di euro 157,33 nella sezione IMU e altri tributi locali indicando il codice tributo 3912 e l’anno di riferimento 2012;
•    l’importo di euro 66,67 nella sezione IMU e altri tributi locali per indicare l’ammontare della detrazione sull’abitazione principale spettante;
•    l’importo di euro 400 nella sezione IMU e altri tributi locali indicando il codice tributo 3918 e l’anno di riferimento 2012, per indicare la quota dell’imposta spettante al Comune;
•    l’importo di euro 400 nella sezione IMU e altri tributi locali indicando il codice tributo 3919 e l’anno di riferimento 2012, per indicare la quota di compartecipazione dell’IMU spettante allo Stato.

Il saldo del modello F24, pertanto, sarà pari a euro 457,33.

Vecchi e nuovi modelli F24

A seguito delle modifiche introdotte nella sezione relativa ai tributi locali, è stato approvato un nuovo modello F24 con Provvedimento n. 2012/53906 del 12 aprile 2012.

Il vecchio modello F24, sarà disponibile in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Infatti, allo scopo di consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 è stato differito alla data del 1° giugno 2013.
Ne consegue che il vecchio modello F24 potrà essere comunque usato fino al 31 maggio 2013. In questo caso, l’indicazione per il pagamento dell’IMU troverà spazio nell’apposita sezione “Ici e altri tributi locali”.

Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN

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