IMU: in vigore i codici tributo per il versamento

In vigore il modello F24 per il pagamento dell’IMU.
Con il provvedimento n. 53909 del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche ai modelli “F24” ed “F24 Accise” per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’art. 14 del vigente DLgs. n. 241/1997, mentre, con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, sono stati istituiti i codici tributo (attivi dal 18 aprile) per il versamento dell’IMU “sperimentale”.

La definizione del modello ha riguardato la sezione riservata all’ICI e altri tributi locali, nella quale il riferimento “IMU” ha preso il posto di “ICI” e la dicitura “detrazione ICI abitazione principale” è stata sostituita con “detrazione”. In quest’ultimo campo vanno indicate anche le detrazioni diverse da quelle previste per l’abitazione principale del soggetto passivo (ad esempio, detrazione complessiva di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni).

Recependo le istanze provenienti dai Comuni sono stati creati due codici tributo: uno per la quota erariale e l’altro per la quota comunale, più i codici per sanzioni e interessi.
In questa maniera, spiegano i funzionari dell’Agenzia, non ci sarà confusione nella ripartizione del gettito. Inoltre i codici Ici sono stati cambiati per evitare che quelli vecchi venissero usati erroneamente per l’IMU, mentre i codici per sanzioni e interessi non hanno subìto variazioni.

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con possibile compensazione con eventuali crediti fiscali o contributivi.
La risoluzione n. 35/2012, con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, istituisce i codici tributo:
•    “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
•    “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
•    “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
•    “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
•    “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
•    “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
•    “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
•    “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
•    “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
•    “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

I codici indicati devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del nuovo modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Il versamento della prima rata dell’IMU (da eseguirsi entro il 18 giugno 2012) va eseguito barrando lo spazio “Acc.” del modello F24.
Invece deve essere barrato la casella “Saldo se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre.
Il versamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno prevede la selezione di entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
I campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).

Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la risoluzione n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.

Per consentire lo smaltimento dei modelli cartacei in circolazione, il provvedimento in esame prescrive che il “vecchio” F24 potrà essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013.
Per il versamento dell’IMU sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici e altri tributi locali”. Dal 1° giugno 2013, invece, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello F24.

È anche il caso di sottolineare che i soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.

Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN