Cedolare secca – Mancato versamento acconti per 2011, adesione all’opzione e revoca, applicazione retroattiva

Chiarimenti sulla Cedolare secca:

  • In caso di opzione per la cedolare secca, il mancato versamento degli acconti per l’anno 2011 comporta il mancato utilizzo del regime agevolato?Come disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E dello scorso 4 giugno, l’omesso versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2011 alle date previste non preclude la possibilità di aderire al regime agevolato. Il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, regolarizzando i versamenti omessi e corrispondendo le sanzioni dovute (codice tributo 8913) e i relativi interessi (codice tributo 1992). L’imposta di registro già versata non sarà restituita.
  • Per l’anno 2011 l’opzione di adesione al regime della cedolare secca può essere ugualmente esercitata inviando la comunicazione all’inquilino entro il termine di presentazione della dichiarazione?Come specificato al comma 11 dell’art.3 del D.Lgs. 23/2011, l’opzione di adesione al regime della cedolare secca non è valida in mancanza della preventiva comunicazione a mezzo raccomandata all’inquilino.
    Considerato che è possibile optare per il regime agevolato in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 per l’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/E dello scorso 4 giugno ha sancito la possibilità di invio della raccomandata al conduttore entro il prossimo 1 ottobre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione) considerandola tempestiva.
    Nella Circolare è espressamente evidenziato che qualora l’aggiornamento del canone sia stato applicato, non può essere percepito e, qualora già percepito, deve essere restituito .
  • Con il provvedimento del 7 aprile 2011, il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità successiva. Come si può revocare questa opzione? La revoca all’opzione di adesione alla cedolare secca può essere effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e con indicazione dei dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti che lo hanno stipulato, ovvero per mezzo del modello 69.
    E’ comunque sempre consigliata la comunicazione dell’esercizio della revoca al conduttore, in quanto egli è obbligato in solido al versamento dell’imposta di registro.
    (Circolare 20/E 4 giugno 2012)
  • Nel caso in cui per l ‘anno 2011 un contribuente abbia tenuto conto dei redditi derivanti dalla locazione ai fini del versamento degli acconti IRPEF, volendo applicare retroattivamente la cedolare secca su dette locazioni, possono essere ritenuti validi gli importi già versati?Come stabilito dalla Circolare 20/E dello scorso 4 giugno, il contribuente può presentare istanza di correzione del codice tributo e considerare pertanto l’importo versato a titolo di acconto IRPEF quale acconto per la cedolare secca, relativamente all’anno 2011.Il contribuente indicherà in dichiarazione il versamento dell’acconto IRPEF quale versamento di acconto per la cedolare secca. Si ricorda che in caso di carente versamento degli acconti il contribuente è sanzionabile.