Unico 2012: c’è la proroga. Per l’IMU ancora no

Il DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale proroga dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012.

Si allunga, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo unico del DPCM, beneficiano della doppia proroga dei termini:

  1. le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute, entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;
  2. i contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore;
  3. i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Per quanto concerne l’oggetto del differimento, slittano dal 18 giugno al 9 luglio 2012 i versamenti di:

  • Irpef, Ires e relative addizionali;
  • Irap;
  • Iva;
  • tassa camera di commercio;
  • contributi previdenziali;
  • imposte sostitutive.

Decorso tale termine e sino al 20 agosto 2012, con una maggiorazione dello 0,40% il contribuente potrà, comunque, effettuare detti versamenti. Il differimento al 20 agosto 2012 è legato al decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012) che, di fatto, ha stabilizzato la cosiddetta “pausa d’agosto” degli adempimenti fiscali.

Il differimento dei termini, si riflette anche per i termini di pagamento in caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97. Infatti, la proroga ha un “effetto domino”: sulle rate vanno pagati gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima (differita al 9 luglio 2012) devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. Gli interessi sono dovuti in maniera forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento, e sono calcolati in funzione del tasso (4% annuo) e del numero dei giorni tra la scadenza della prima rata e quelle successive.

E’ il caso di sottolineare che la proroga riguarda le persone fisiche che:

  • hanno scelto il regime della cedolare secca e si accingono a versare il saldo 2011 e l’acconto per l’anno 2012;
  • sono titolari di diritti reali su immobili detenuti all’estero e devono versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • hanno detenuto attività finanziarie all’estero e devono versare le relative imposte.

Non risultano variati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per:

  1. i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estranei” agli studi di settore.
  2. i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012).

Lo slittamento della scadenza non riguarda, invece, i versamenti dell’IMU, la cui scadenza per la prima rata del 2012 resta ferma al 18 giugno 2012. Stando alle indiscrezioni, però, nei prossimi giorni verrà presa in considerazione l’ipotesi di un differimento. Le ragioni sono note e sono legate alla complessità dei calcoli. Dall’altra parte si vorrebbe evitare di cumulare per la stessa scadenza il versamento di più imposte (Una goccia nel mare della confusione).