Deroga all’uso del contante entro il 31 luglio

Con il provvedimento direttoriale n. 2012/89780 del 2 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate dispone alcune modificazioni al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante e delle relative istruzioni.

In particolare, le modifiche apportate al Modello di Comunicazione dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguardano:

  • l’aggiunta di un’apposita sezione destinata a contenere l’indicazione  delle coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o al prestatore, che lo stesso intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato;
  • l’aggiunta dell’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come previsto dal comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce che i contribuenti che hanno già inviato la comunicazione preventiva utilizzando la versione antecedente alla data del provvedimento, sono tenuti a trasmettere il modello aggiornato entro il termine del 31 luglio 2012.

Allo stesso modo, in caso di variazione dei dati inerenti il conto corrente, deve essere presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate.

Ma andiamo con ordine riepilogando gli adempimenti.

Ricordiamo che l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  e successive modificazioni vieta i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore, per importi uguali o superiori a 1.000 euro.

L’articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella legge n. 44 del 26 aprile 2012 introduce una deroga a tale regime, elevando il predetto limite a 15.000 euro per i soggetti, individuati al comma 1, che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggio e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche con cittadinanza fuori dell’Italia e dell’UE e residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Per avvalersi di questa deroga è necessario che i predetti soggetti trasmettano preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi, nel quale verseranno il denaro contante incassato.

Oltre a questo, gli stessi soggetti per usufruire di questa deroga devono porre in essere i seguenti adempimenti:

  1. acquisire fotocopia del passaporto e autocertificazione del cliente che attesti la cittadinanza e la residenza dello stesso;
  2. versare (entro il giorno successivo) il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione.

Gli interessati devono altresì comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a mille euro, come previsto al comma 2-bis del predetto articolo 3 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

Al fine di avvalersi della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante, sono tenuti alla presentazione della comunicazione i seguenti soggetti:

  • coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate, indicate nell’articolo 22 del DPR 633/72 per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione;
  • le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le operazioni per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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