Imponibile previdenziale e ACE in rotta di collisione.

Con la circolare n. 90 del 27 giugno 2012 l’INPS assume la propria posizione nel rapporto tra imponibile previdenziale e ACE (Aiuto alla crescita Economica). In buona sostanza,  per l’INPS la base imponibile legato al reddito d’impresa su cui calcolare i contributi previdenziali è da considerare al lordo del bonus ACE. E’ una posizione che spiazza gli operatori tributari, in quanto l’interpretazione più diffusa considera L’ACE quale elemento diminutivo del reddito d’impresa. Tale interpretazione ha riflessi diretti sulla base imponibile previdenziale per via del fatto che quest’ultima è strettamente collegata proprio al reddito d’impresa.  Ad onor del vero, però, dobbiamo aggiungere che la posizione dell’INPS è coerente con quella già assunta dal medesimo istituto all’epoca della DIT (cfr. circolare n. 102 del 13 giugno 2003) a cui la circolare fa esplicito riferimento.

La circolare in esame afferma che, ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Al riguardo non si considera il bonus ACE e la prosecuzione della circolare individua i campi da considerare da cui si evince espressamente che il rendimento nozionale va aggiunto al reddito d’impresa.

La posizione dell’INPS, a parere di chi scrive, non è condivisibile anche perché non è adeguatamente motivata.

La variazione ACE è considerata quale variazione diminutiva dei redditi d’impresa e incide direttamente su tale tipologia di reddito d’impresa (ex art. 1, comma 7 del DL 201/11).  Non si comprendono le ragioni di fondo per non considerare i conseguenti riflessi anche sul piano della determinazione dell’imponibile previdenziale.

L’applicazione della circolare dell’INPS comporterà i seguenti effetti.

  1. Per gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, l’Ace viene determinata nel riquadro rigo RS37 assumendo come base di riferimento per l’applicazione del rendimento nozionale il patrimonio netto dell’impresa al 31 dicembre 2011. L’agevolazione va a ridurre il reddito complessivo (quadro RN1 colonna 5) fino a concorrenza dei redditi d’impresa indicati nei quadri RF, RD, RH e RD. La procedura non prevede alcun passaggio dal quadro RF. Il quadro RR deriva dal quadro RF, con la conseguenza di considerare quale imponibile previdenziale un importo al lordo dell’ACE.
  2. Anche  i soci di  società di persone devono assumere la base di computo al lordo dell’ACE. In pratica al reddito imputato dalla società partecipata e beneficiaria dell’ACE, che risulta al netto dell’ACE, occorre sommare l’importo del rendimento nozionale di spettanza che viene segnalato nel quadro RS 37. In pratica il socio che riceve una certificazione da cui emerge il reddito da partecipazione da indicare nel proprio quadro RH dovrà poi, nel riversare i dati nel quadro RR, aggiungere anche la quota di rendimento nozionale di propria spettanza (rigo RS37 del modello Unico relativo alla società).
  3. Il socio di società a responsabilità limitata iscritto negli elenchi previdenziali assume quale base imponibile previdenziale la differenza tra rigo RN 1 e rigo RN 5, per la parte di partecipazione agli utili, a cui aggiunge nel quadro RR il rendimento nozionale di propria spettanza (quadro RS, rigo 113 della società).

:Alcune ultime riflessione

  1. Le istruzioni dell’INPS restano un’interpretazione fornita da una delle parti;
  2. La nota è arrivata in notevole ritardo. Al 27 giugno non pochi contribuenti avevano eseguito i versamenti e adesso si ritrovano a dover riconsiderare l’importo da versare a cui andranno aggiunte le sanzioni se non dovessero riuscire a versare la differenza nei tempi prestabiliti.
  3. I programmi gestionali più diffusi non hanno interpretato la norma alla stessa maniera dell’INPS. Quindi occorrerà attendere la modifica dei programmi gestionali per tener conto di quanto indicato nella nota dell’INPS.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a situazioni normative e interpretative scoordinate e confusionarie, con gravi ripercussioni sul lavoro dei professionisti, costretti a dover svolgere il proprio lavoro senza concreti punti di riferimento.

P.S. Dopo una breve e dolorosa malattia è venuto a mancare mio padre. E’ stata la prima persona a credere in me. E’ stato un gran brutto colpo.

E dopotutto ci sono tante consolazioni! C’è l’alto cielo azzurro, limpido e sereno, in cui fluttuano sempre nuvole imperfette. Il mare calmo e la brezza lieve. Alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia, regalo dell’anima, alla finestra del modo, quello che vorremo, bussando alla porta di quello che siamo. (F. Pessoa)

Ciao Pà.

Tuo figlio Nicolò.

Terlizzi, 5 luglio 2012

Autore:  Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN