Le novità fiscali della “Riforma Fornero”

La riforma del mercato del lavoro (L. n. 92 del 28 giugno 2012) modifica il TUIR introducendo novità per quanto concerne:

  1. Il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazioni;
  2. Il regime di deducibilità per i veicoli strumentali di impresa e autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

L’articolo 4 comma 74 della L. 92/2012 della legge in commento modifica, a partire dal 2013, il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione dei fabbricati previsto dall’articolo 37 comma 4-bis del TUIR.  La novità introdotta prevede la riduzione della percentuale di deduzione forfettaria dei redditi prodotti dalla locazione degli immobili, che passerà dall’attuale 15% al 5%.

Al momento la norma prevede che “qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”. Dal 2013 (in UNICO/2014), per via della novità introdotta dalla l. n. 92/2012, per i fabbricati o porzioni di fabbricato concessi in locazione a terzi (fabbricati di civile abitazione o commerciali, industriali, artigianali, ecc.), il reddito fondiario sarà determinato assumendo il maggior ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, e la rendita catastale.

E’ il caso di sottolineare che:

  1. la deduzione forfettaria specifica prevista per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano, rimane invariata al 25%;
  2. la deduzione forfettaria prevista per gli immobili di interesse storico-artistico resta fissata al 35% (art. 4, comma 5-sexies, lettera a) del D.L. n. 16/2012).

La novità introdotta porterà i contribuenti a scegliere il regime della cedolare secca che si presenterà ancor più favorito nei calcoli di convenienza per effetto dell’abbattimento dal 15% al 5% della deduzione forfettaria da applicare al regime ordinario di tassazione dei redditi derivante dalla locazione degli immobili.

Cambia anche il regime che  riguarda la deduzione per i veicoli strumentali di imprese e autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La riforma “Fornero” (art. 4, commi 72 e 73 della l. n. 92/2012), a partire dal 2013, prevede:

  1. la riduzione dal 40% al 27,5% della deducibilità delle spese sostenute per i veicoli strumentali;
  2. la riduzione dal 90% al 70% della deducibilità delle spese per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La novità non riguarda le categorie particolari di lavoratori autonomi. Infatti:

  1. resta invariata la percentuale dell’80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio a cui sono assimilati i promotori finanziari e gli agenti e sub agenti di assicurazione (cfr. circolare n. 48/E/1998);
  2. restano integralmente deducibili le spese relative ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione (per esempio servizio taxi);
  3. restano integralmente deducibili le spese relative ai veicoli destinanti esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, vale a dire “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”. E’ il caso delle autovetture possedute dalle imprese di noleggio utilizzate dalle scuole guida (cfr. circolari 37/E/1997 e 48/E1998).

Le novità normative riguardano non solo i titolari di reddito di impresa ma anche i lavoratori autonomi. Questi ultimi applicano le riduzioni limitatamente a un veicolo per ciascun artista o professionista o socio o associato.

Si propongono alcuni esempi per completare i ragionamenti.

  1. Una società acquista una vettura a un costo (comprensivo di iva indetraibile) di € 55.000 e sostiene costi di utilizzo (carburante, manutenzione, bollo e assicurazione) per un importo di € 12.000.

  1. Una società acquista una vettura dal costo di € 35.000 (IVA indetraibile compresa) assegnandola in uso promiscuo a un suo dipendente. I costi di esercizio (carburante, manutenzione, bollo e assicurazioni) ammontano a € 8.000.

 

Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

 

Nicolò Cipriani