Questa è musica per le mie orecchie!

Sono sempre più numerosi gli studi professionali che per allietare l’attesa dei clienti che si recano in studio diffondono nei locali destinati a reception un leggero sottofondo musicale.

La prima domanda che subito viene in mente ad un commercialista è la seguente: occorre ricompensare gli artisti ed i detentori dei diritti (SIAE e SCF) per la musica diffusa nelle sale d’attesa?

La risposta sembra essere positiva. Poichè si tratta di pubblica esecuzione, sarebbero dovuti i diritti SIAE attraverso la stipula di un apposito abbonamento a forfait presso l’ufficio SIAE competente nonché i diritti fonografici spettanti alla società consortile fonografici (SCF).

Le direttive comunitarie n. 92/100/CEE  e la n. 2001/29/CEE insieme alla legge italiana sul diritto d’autore (Legge sul diritto d’autore 633/41) tutelano sia i diritti di autori ed editori, sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche, stabilendo che l’utilizzazione di musica registrata in luoghi pubblici è subordinata all’autorizzazione ed al pagamento dei diritti connessi agli artisti ed ai produttori.

Esiste però una sentenza del tribunale di Milano (la n. 2177 del 18 febbraio 2009) che stabilisce che lo studio professionale, nel caso di specie uno studio dentistico, non costituisce un luogo aperto al pubblico e la musica in sottofondo eventualmente trasmessa per distrarre i clienti in sala d’attesa non dà diritto al pagamento del tributo in favore degli artisti e produttori.

In particolare, la suddetta sentenza del tribunale di Milano precisa che il pubblico rilevante è quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare la musica e non di certo i pazienti dello studio dentistico oggetto della controversia. I pazienti dello studio dentistico infatti si recano dal professionista per cure e per trattamenti in orari prestabiliti dal medico tramite appuntamenti e solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori dei brani musicali.

La società consortile dei fonografici, meglio conosciuta come SCF, aveva fatto appello contro la sentenza e la Corte di secondo grado aveva rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Secondo la Corte Europea che ha esaminato il caso, si ha una pluralità di persone scarsamente consistente, se non addirittura insignificante ai fini del pagamento del tributo, dal momento che l’insieme dei clienti presenti nella sala d’attesa dello studio dentistico nello stesso momento è in generale molto ristretto, proprio perché i clienti arrivano in studio solo dietro appuntamento.

Secondo i giudici inoltre, la diffusione di programmi radiofonici o di brani registrati non ha lo scopo di aumentare la clientela del professionista, il quale non trae nessun beneficio dalla diffusione della musica d’ambiente, né tantomeno in virtù di tale diffusione, si può sognare di aumentare le tariffe delle prestazioni professionali.

La conseguenza di ciò è che la diffusione di musica ambientale non è idonea ad incidere sugli introiti del professionista, contrariamente a quanto può invece avvenire in un bar o in un locale di intrattenimento, come una discoteca ad esempio, dove la musica d’ambiente rappresenta un servizio aggiuntivo perché intrattiene i clienti, ne attrae di nuovi, con evidenti benefici in ambito commerciale ed economico.

 

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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