Autonomia, parasubordinazione, subordinazione: le tre vite delle cosiddette “Partita Iva”

La Legge n. 92/2012 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ormai nota come “Riforma Fornero”, è intervenuta su una pluralità di argomenti di forte impatto nel mondo del mercato del lavoro. In estrema sintesi, la norma è così composta:

–       Art. 1:  “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore”;

–       Art. 2: “Ammortizzatori sociali”;

–       Art. 3: “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”;

–       Art. 4: “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

L’Articolo 1 citato introduce, in particolare, delle importanti modifiche ad una pluralità di tipologie contrattuali cd. “flessibili”, tra le quali quelle disciplinate dalla legge come “Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo” (art. 1, comma 26), tipologie che interessano fortemente una notevole popolazione di lavoratori, ma che non sempre sono formalizzate in strumenti contrattuali univoci.

Per questa tipologia contrattuale, la “Riforma Fornero”  introduce un meccanismo di  conversione legale per il quale la stessa, dal regime di autonomia che originariamente la caratterizza, è presuntivamente ricondotta (salvo prova contraria)  all’ambito della parasubordinazione e, di riflesso, per via dell’applicazione della normativa in materia di contratti a progetto, della subordinazione (nel caso di mancanza di specifico progetto).

1. Da autonomia a parasubordinazione.

Nel dettaglio, perché le prestazioni di lavoro svolte da persona titolare Partita IVA siano considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono ricorrere almeno due delle seguenti condizioni:

a)      collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore ad 8 mesi per due anni consecutivi (così come modificato cd. “Decreto sviluppo”);

b)      corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, pari almeno all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi (così come modificato cd. “Decreto sviluppo”);

c)      esistenza di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, a disposizione del collaboratore.

 

Il verificarsi di almeno due delle condizioni sopra riportate, pertanto, fatta salva la prova contraria fornita dal committente, riconduce la prestazione di lavoro svolta dal titolare di Partita IVA da natura autonoma all’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, quindi all’alveo della “parasubordinazione”.

Sono escluse da tale meccanismo di conversione le prestazioni:

  • connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato (anche se sul punto sono auspicabili chiarimenti e delucidazioni);
  • svolte da soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo;
  • svolte nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, a un apposito registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato.

 

2. Da parasubordinazione a subordinazione.

Se il verificarsi delle condizioni sopra esposte determina un traghettamento della Partita IVA verso i connotati della parasubordinazione, tale passaggio rappresenta il primo step per l’ulteriore trasformazione di tale rapporto di lavoro  originariamente autonomo in rapporto di lavoro subordinato.

Infatti, nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo  sia ricondotto  alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, verrebbe applicata l’intera disciplina  del capo I del titolo VII del D.Lgs. n. 276/2003, anche se, si potrebbe rilevare, non di tutta evidenza è la riconduzione immediata  alla tipologia della collaborazione a “progetto”. E poiché l’articolo 69, comma 1,  del citato capo (secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 1, comma 24 della Riforma Fornero”) prevede che la mancanza di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa determina la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ecco che la prestazione lavorativa resa da titolare di Partita IVA, di natura autonoma alla nascita, parasubordinata per adozione, approda alla terza tappa della sua vita, quella del rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato. Naturalmente, con le conseguenze operativo-applicative connesse alla ricostruzione  dei  regimi  fiscali e contributivi specifici di ciascuna “età”.

 

Autore:
Stefano Carotti – Centro Studi CGN