Entro il prossimo 30 settembre può essere sanato anche il modello 5 per mille 2012

Entro il prossimo 30 settembre può essere sanato anche il modello 5 per mille 2012

Affinché il contribuente possa esercitare la sua scelta in dichiarazione, l’Associazione alla quale va devoluto il 5 per mille deve essere iscritta in un elenco di soggetti ammessi al beneficio, tramite la presentazione di una domanda da inviare ogni anno telematicamente all’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2012 la scadenza di presentazione era stata fissata al 7 maggio.

Entro il prossimo 30 settembre sarà possibile sanare eventuali errori formali presenti nella dichiarazione inviata all’Agenzia.

L’art. 2, c. 2, del D.L. n. 16/2012 consente agli enti che non hanno “assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti”, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, a condizione che:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art.11, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997  – Euro 258,00 –  con modello F24  con codice tributo 8115.

Possono fruire della regolarizzazione gli enti destinatari del contributo del 5 per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste dalla norma in commento, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo, entro il 30 settembre, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale:

a) i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini

stabiliti

b) i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro

i termini previsti

c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma

hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Gli Enti ammessi al beneficio sono i seguenti:

1. enti di volontariato:
–    Onlus (art. 10 DLgs 460/97) e le Onlus di diritto
–    Associazioni di promozione sociale (art.7 c. 1,2,3 e 4 L. 383/2000)
–    Associazioni riconosciute  che operano  senza fine di lucro esclusivamente o permanentemente nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, ecc.
2. enti della ricerca scientifica e dell’università
3. enti di ricerca sanitaria
4. Comuni di residenza
5. associazioni sportive dilettantistiche
Queste ultime devono essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI ed iscritte nel registro del CONI, essere affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, avere il settore giovanile, svolgere prevalentemente avviamento e formazione allo sport di ragazzi fino ai 18 anni, di persone di età superiore a 60 anni, di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, economico, psichico, familiare, sociale.
I legali rappresentanti degli enti dovranno poi spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, allegando una copia del documento d’identità.
Il mancato rispetto dell’invio della dichiarazione entro il termine stabilito (30/06) comporta la decadenza dal beneficio.
Solitamente entro il mese di maggio di ogni anno l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito un elenco degli enti ammessi al beneficio e successivamente rende noti gli importi per ciascuno di essi.

Trattamento contabile
Tali importi devono essere imputati tra i proventi dell’esercizio in cui sono stati effettivamente incassati (principio di cassa), ovvero in cui si acquisisce il diritto a riceverle (principio di competenza):

–    contabilità per cassa    – al momento dell’incasso dell’importo si registra:

–    contabilità per competenza – al momento di comunicazione dell’importo

– al momento dell’erogazione dell’importo:

 
Obbligo della rendicontazione del contributo
Il contributo del 5 per mille deve essere obbligatoriamente rendicontato dall’ente che lo riceve;
–    se l’importo del contributo stesso è superiore a euro 20.000, il documento deve essere inviato al Ministero competente entro 30 gg., corredato da una relazione illustrativa
–    se l’importo del contributo è inferiore a euro 20.000, il documento può essere inviato al Ministero competente entro un anno dalla ricezione del contributo; è sempre obbligatoria la sua compilazione e la conservazione per 10 anni.
In ogni caso, nel rendiconto deve essere indicato in modo chiaro e trasparente le modalità di impiego dell’importo ricevuto e la destinazione, ed accompagnato da una relazione che illustri gli interventi posti in essere indicandone il costo suddiviso per le principali voci di spesa.
La conservazione è obbligatoria per gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 15.000 euro fino a quando non è divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto si riferisce.
La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo ed il successivo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Circolare Ministeriale 56 del 10.12.2010 stabilisce che i soggetti destinatari della quota del 5 per mille sono esclusivamente gli enti di diritto privato (comprese associazioni e fondazioni) che sono in possesso del riconoscimento della personalità giuridica. Essere privi di tale riconoscimento comporta l’esclusione dal beneficio.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN