IVA per cassa non per tutti

L’art. 32-bis del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134 dell’11/08/2012) ha introdotto un nuovo regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, riservato alle operazioni effettuate dai soggetti passivi IVA (imprese e professionisti) nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

I principali aspetti da considerare nel nuovo regime sono i seguenti:

–          Soggetti ammessi;

–          Tipologia dei destinatari della fattura;

–          Effetti contabili

Soggetti ammessi. Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro. La verifica di tale importo andrà effettuato, con ogni probabilità, con il dato dell’anno precedente della dichiarazione IVA annuale o con quello previsto per l’anno in corso, in caso di inizio attività. Stando così le cose, anche i soggetti che da inizio anno operano nel regime normale avendo realizzato l’anno precedente un volume superiore alla vecchia soglia di 200.000 euro, potrebbero essere interessati.

Tipologia dei destinatari della fattura. Altro aspetto da considerare è l’analisi della controparte. Infatti il differimento dell’IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei sogggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Su quest’ultimo aspetto dovrebbe essere sufficiente la spendita della partita IVA da parte dell’acquirente in quanto è da escludere che il cedente/prestatore debba attuare una verifica circa lo status dell’acquirente. Il semplice possesso della partita IVA e la comunicazione della stessa da parte dell’acquirente dovrebbe garantire il fatto che l’acquirente stia agendo in veste di soggetto passivo.

Effetti contabili. Una delle novità più significative del nuovo regime è quello per cui i soggetti che scelgono il regime IVA per cassa potranno detrarre l’IVA sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore. E’ una novità importante in quanto nel regime introdotto nella precedente versione (art. 7 del D.L. 185/2008, conv. In L. n. 2/2009), l’indicazione in fattura che si trattava di un’operazione con IVA a esigibilità differita, impediva al destinatario di detrarre l’IVA fino al momento del pagamento. Il nuovo regime, quindi, inverte la prospettiva obbligando il soggetto passivo che si avvale delle disposizioni dell’IVA per cassa a tenerne conto sia per quanto concerne la fatturazione attiva che passiva. A questo punto appare ultroneo, sebbene vi sia uno specifico obbligo, l’indicazione in fattura secondo cui l’IVA è liquidata per cassa in quanto il destinatario della fattura potrà detrarre l’IVA a prescindere dal pagamento. In analogia a quanto previsto nell’attuale regime dell’IVA per cassa, il differimento dell’IVA cessa con il decorso di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Tale limite temporale non si applica se nel frattempo l’acquirente sia assoggettato a procedure concorsuali.

E’ anche il caso di precisare che solo l’IVA sulle fatture emesse diventa comunque esigibile decorso un anno dall’operazione. Per quel medesimo soggetto, l’IVA sugli acquisti, invece, rimarrà indetraibile finché non ci sarà il pagamento della fattura non essendo previsto un termine analogo.

Inoltre è bene sottolineare:

  1. La data di entrata in vigore del nuovo regime è demandato ad un decreto ministeriale attuativo che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
  2. E’ previsto un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità di esercizio dell’opzione
  3. Dalla data di entrata in vigore delle nuove regole, si considera abrogato l’articolo 7 del D.L. 185/2008 che regola attualmente l’IVA per cassa per i soggetti con d’affari non superiore a euro 200.000.

Il nuovo regime è escluso per le operazioni le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’imposta: monofase (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972), agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del predetto decreto IVA) e margine dei beni usati (art. 36 del DL n. 41/1995), oppure poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’IVA mediante il reverse charge. Non ci dovrebbero essere perplessità per quanto concerne i regimi speciali di detrazione come quelli dell’agricoltura o spettacolo.

Il nuovo regime si affiancherà al regime disciplinato dal combinato disposto degli artt. 6 e 19 del DPR 633/1972, che prevede l’IVA per cassa per le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, le cessioni e prestazioni in favore di soci, associati e partecipanti, e le operazioni nei confronti dello Stato, enti locali, enti pubblici territoriali e relativi consorzi, camere di commercio, università, unità sanitarie e locali. Per queste operazioni l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, mentre, chi riceve la fattura a esigibilità differita, esercita il diritto alla detrazione solo dopo aver pagato.

 

Dott. Nicolò Cipriani