La rettifica della detrazione IVA dei beni ammortizzabili e il riporto in dichiarazione IVA.

I beni ammortizzabili sono  quei beni la cui vita utile si suddivide in più esercizi e vengono utilizzati dall’imprenditore / professionista a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L’ammortamento è una procedura contabile con la quale il valore dei beni viene trasferito per quote al conto economico, interessando quindi il risultato dell’esercizio.

È da tener presente che la detrazione dell’imposta di un bene strumentale è possibile solo qualora si verifichino contemporaneamente le condizioni di inerenza (casualità tra acquisti ed attività svolta) e afferenza (correlazione con le operazioni imponibili attive). Quest’ultima condizione è rilevante per la detrazione dell’imposta in quanto, coloro che hanno effettuato sia operazioni imponibili che esenti, detraggono l’imposta pagata sulla base di una percentuale di detrazione (pro-rata) determinata dal rapporto tra le operazioni imponibili e assimilate alle imponibili e le stesse operazioni, aumentate delle operazioni esenti.
Ai fini IVA, il concetto di bene ammortizzabile è determinato dall’art.19-bis2 del DPR 633/72, che considera tali quei beni che hanno congiuntamente:
– un costo unitario superiore a Euro 516,46
– ai fini dell’imposta sui redditi, un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%
Infatti, ai fini IVA la vita del bene ammortizzabile è fissata almeno in cinque anni, dieci per i fabbricati.
Ai fini della rettifica della detrazione IVA:
le disposizioni relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’art. 103 del TUIR (diritto di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d’impresa e dei processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico; diritti di concessione ed altri diritti; avviamento);
i fabbricati o porzioni di fabbricati sono in ogni caso considerati beni ammortizzabili. Per tali beni il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione (la rettifica, quindi, deve essere eseguita in “decimi” anziché in “quinti”);
– per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime;
– l’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato.

Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere rettificato nel caso di successiva variazione delle condizioni che hanno determinato l’effettuazione della detrazione dell’IVA. La rettifica può interessare sia gli acquisti di beni ammortizzabili che quelli di beni non ammortizzabili e i servizi e trova applicazione anche per chi effettua operazioni non soggette.
In particolare, ai sensi dell’art. 19-bis2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972, se tra il momento in cui viene esercitata la detrazione e il momento in cui si ha l’effettivo utilizzo del bene o servizio acquistato varia l’utilizzo di tali beni o servizi, occorrerà variare la detrazione inizialmente esercitata. La rettifica dovrà essere operata, inoltre, per mutamenti del regime fiscale della detrazione (comma 3) e per la variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) di cui all’art. 19, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (comma 4).
La variazione può essere operata anche per il mutamento della percentuale di detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti (art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).

Per facilitare il calcolo della rettifica della detrazione con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dal decreto IVA è stato predisposto il “Prospetto D – Rettifica della detrazione”, inserito nell’ambito dell’Appendice alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA.
Tale prospetto consente di ricavare il totale algebrico delle rettifiche da riportare al rigo VF56 del modello dichiarativo.

Rigo 1 del prospetto “D”
Ai sensi dell’art. 19-bis2, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, tale rettifica riguarda:
– i beni non ammortizzabili
– i servizi
utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Ai fini della rettifica occorre porre a raffronto:
1) l’ammontare della detrazione operata in via presuntiva all’atto dell’acquisto;
2) l’ammontare della detrazione spettante nel momento del loro primo utilizzo.
Il riferimento riguarda la detrazione operata in via presuntiva al momento dell’acquisto del bene o del servizio, in relazione a quella che effettivamente spetta nel momento del primo utilizzo dello stesso.
Quindi:
– se il primo utilizzo avviene nello stesso anno di acquisto, la rettifica non deve essere indicata nel rigo 1 del prospetto D, in quanto il contribuente è in grado di determinare correttamente l’IVA detraibile.
Il relativo importo andrà indicato direttamente: nel rigo VF17 “acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta”, se trattasi di beni e servizi impiegati per compiere operazioni non soggette o che non danno luogo alla detrazione ovvero nel rigo del quadro VF relativo all’aliquota applicata (da VF1 a VF 11) se trattasi di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione.
– se il primo utilizzo avviene in anni successivi a quello di acquisto, occorre effettuare la rettifica in VF56.
Nel rigo 1 del prospetto “D” indicare quindi l’importo della maggiore IVA ammessa in detrazione (con il segno +) e della parte d’imposta non ammessa in detrazione (con il segno -).

Rigo 2 del prospetto “D”
Ai sensi dell’art. 19-bis2, c.2, per i beni ammortizzabili la rettifica della detrazione per variazioni dell’utilizzo deve essere eseguita “in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.
In caso di cambio di destinazione fin dall’entrata in funzione del bene, “la rettifica investe tutta la detrazione inizialmente operata”; in caso di cambio di destinazione nei 4 anni successivi all’entrata in funzione, la rettifica ha luogo in rapporto a tanti “quinti” (o, per gli immobili, a tanti “decimi”) dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale (cfr. Circolare Ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E). Inoltre, se l’impiego in operazioni che escludono la detrazione riguarda i beni in misura limitata, ad esempio per il 50%, l’imposta da riversare sarà correlata a tale percentuale.
Rigo 3 del prospetto “D”
Nel caso in cui si verifichino:
– mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, con effetto sull’imposta ammessa in detrazione (es. passaggio da un regime di esenzione ad uno di imponibilità)
– mutamenti per forza di legge o per opzione nel regime della detrazione dell’IVA acquisti (es. adozione di un regime speciale di determinazione dell’imposta)
– mutamenti dell’attività svolta, con modifica del diritto alla detrazione
– il passaggio, per legge o per opzione, dal regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, al regime ordinario.
La rettifica deve essere eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti e non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
Rigo 4 del prospetto “D”
La rettifica, ai sensi dell’art. 19-bis2, c.4, deve essere operata con riferimento all’imposta relativa all’acquisto di:
– beni ammortizzabili
– servizi relativi alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi.
La rettifica viene effettuata aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra la detrazione operata e l’importo corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza.
Tale rettifica è obbligatoria se la variazione è superiore a 10 punti, ovvero facoltativa (con opzione in VO1) se inferiore a 10 punti; esercitando tale opzione, tuttavia, il contribuente è obbligato ad adottare lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi.
In caso di cessione del bene ammortizzabile prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, la rettifica deve essere operata in un’unica soluzione per gli anni mancanti.
Se la cessione è assoggettata ad imposta, la percentuale di detrazione sarà pari al 100%, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta sulla cessione.

Rigo 5 del prospetto “D”
Ai sensi dell’art. 19, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Al fine di determinare la misura precisa di detrazione spettante in relazione a detti acquisti (ricompresi nel quadro VF della dichiarazione IVA) occorre calcolare l’imposta relativa agli stessi ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato.
La differenza dovrà essere indicata nel presente rigo della dichiarazione.

Rigo 6 del prospetto “D”
In tale rigo andrà riportata la somma degli importi indicati nei righi precedenti; l’importo risultante con il relativo segno dovrà essere riportato in VF56.

La somma algebrica dei righi del prospetto D dovrà essere riportata al quadro VF della dichiarazione IVA.

 

Autore:
Rita Martin – Centro Studi CGN