Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi

Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce  importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la riscossione in  contanti di acconti sui prezzi dei servizi forniti alla clientela, il cui costo totale è  superiore a  € 1.000.

Com’è noto, il rischio di frazionare involontariamente un’operazione che in sede ispettiva può essere considerata  unica sotto il profilo economico è molto sentito da tutti gli operatori economici e dai professionisti che li assistono.

Il MEF, rispondendo alle richieste di alcune associazioni di categoria, ammette modalità di pagamento contanti, riconducibili  ad ipotesi contrattuali del settore, contenute nel Codice del Turismo allegato al D.Lgs. 79-2011  (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Infatti il  MEF,   considerato che la corresponsione di un acconto iniziale e successivamente di altri fino al saldo finale dell’acquisto di un pacchetto/servizio turistico (compresa la biglietteria) è prassi commerciale consolidata e riportata nelle condizioni speciali dei contratti di vendita (che prevedono  anche l’importo complessivo da pagare, l’indicazione delle singole rate e la scadenza delle stesse),  ritiene  che  detti  pagamenti, se effettuati con  denaro contante, contenuto ovviamente nel limite di € 999,99, non si intendono  finalizzati all’elusione della disposizione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231-2007.

Com’è noto, quest’ultima, limita la possibilità di pagare per contanti  (anche con più pagamenti inferiori  alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati)  operazioni di valore complessivamente pari o superiore a  € 1.000.

Analogamente a quanto sopra, il MEF afferma che nel caso in cui un pacchetto e/o servizio turistico venga acquistato in nome e per conto e per singole quote inferiori a € 1.000  pagate con denaro contante (come può accadere  per una lista di nozze  da parte di amici e parenti),  il prestatore di servizi rilascerà  singole  ricevute e successivamente, all’atto della conferma del pacchetto/servizio turistico da parte degli sposi, sarà redatto e sottoscritto il relativo contratto  ed emessa  regolare fattura agli sposi ( l’operatore conserverà  le ricevute delle quote pagate da ciascun donatore ).

Infine il MEF interviene sui cosiddetti buoni viaggio o voucher, venduti dai tour operator a un’azienda (e da questa donati a una persona fisica per svariati motivi quali  gratifica, operazione a premio, rappresentanza) specificando che, qualora l’importo complessivo dell’operazione di acquisto sia pari o superiore a € 1.000, i  pagamenti  in acconto e a saldo, dovranno  avvenire  in modo tracciabile.

Gli utilizzi dei buoni/voucher in oggetto,  non  rientrando nella normativa antiriciclaggio italiana,  potranno avvenire liberamente a prescindere dal loro valore (anche pari o superiore a € 1.000).

Pertanto, sulla base delle indicazioni di cui sopra, lo svolgimento  dell’attività delle agenzie di viaggio e tour operator trova certezze e snellimento nelle modalità di vendita.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo