Detrazioni sugli impianti fotovoltaici

Il “Conto Energia” da anni rappresenta il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici e dal 27 agosto scorso siamo arrivati alla quinta “edizione” del Conto Energia, che tuttavia non resterà in vigore a lungo. Il ministero dello Sviluppo economico, con decreto 5 luglio 2012, ha infatti fissato una soglia massima di fondi erogati per gli incentivi che ne determinerà la fine entro pochi mesi. E’ quindi interessante capire se le spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico possano beneficiare delle detrazioni fiscali che da giugno coprono il 50% della spesa complessiva.

Con il “Quinto Conto Energia”, oltre alla considerevole  riduzione delle tariffe applicate, è stata introdotta una nuova modalità di remunerazione nell’installazione dell’impianto fotovoltaico.  L’articolo 5 del Dm 5 luglio 2012 ha stabilito che, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW con riferimento alla sola quota di produzione netta immessa in rete, è prevista una tariffa omnicomprensiva, mentre sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio.  L’articolo 12 comma 2 dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, mentre il successivo comma 5 specifica che le tariffe incentivanti sono alternative ai seguenti benefici:

  • il meccanismo dello scambio sul posto;
  • il ritiro con le modalità e le condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Resta esclusa la possibilità di detrarre le spese di istallazione e contemporaneamente beneficiare della tariffa incentivante ma, rinunciando a quest’ultima tariffa, pare possibile utilizzare ad esempio lo scambio sul posto e la detrazione del 50%.  Lo scambio sul posto non è un incentivo, ma una forma di remunerazione dell’energia ceduta alla rete.

Se consideriamo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il caso rimane tuttavia controverso. La risoluzione 207/E del 20 maggio 2008, pur riguardando il 55%, sembrerebbe escludere questa possibilità.

Le due agevolazioni, detrazione 55% e conto energia hanno finalità diverse:  la prima agevola la riduzione dei consumi mentre la “tariffa incentivante”, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare. Sulla detrazione del 36%, ora elevata al 50%, dobbiamo giungere alle stesse conclusioni?

L’articolo 16-bis, primo comma, lettera h del Tuir (DPR 917/1986) ammette la detrazione del 36-50% per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” e tra queste sicuramente possiamo considerare anche il sole. Sarà necessario però acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

L’agevolazione del 50% risulterebbe condizionata dalla “prova” che le opere effettuate portino a un risparmio energetico, non solo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che la citata risoluzione del 2008 considera non agevolabile con la detrazione.

Da osservare che la stessa risoluzione 207, nel ricordare che il 36% non può cumularsi alle tariffe incentivanti, di fatto ammette la possibilità di applicare la detrazione del 36% ora 50% anche al fotovoltaico nell’ipotesi in cui non si acceda alla tariffa incentivante ma unicamente allo scambio sul posto. Già nel 1998 l’Agenzia, con la circolare 57 del 24 febbraio, aveva chiarito che rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche le opere previste dall’articolo 1 del Dm Industria del 15 febbraio 1992, articolo che fa esplicito riferimento agli impianti fotovoltaici.
La possibilità di ottenere il 36-50% parrebbe chiara. E’ evidente l’opportunità di un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla questione. Anche in considerazione del fatto che la con la riduzione delle tariffe incentivanti, l’abbinamento tra lo scambio sul posto e la detrazione fiscale in alcune situazioni può risultare la scelta più vantaggiosa.

Adriano Perosa – Centro Studi CGN