Nullo l’avviso di accertamento senza firma

Senza una valida firma l’avviso di accertamento è nullo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17400 pubblicata il giorno 11 ottobre 2012. A seguito di un ricorso di un contribuente dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale di Bari, dove si impugnavano due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap per mancanza di valida sottoscrizione, i giudici chiamati a decidere sulla controversia annullavano l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/73.

Ricordiamo che l’articolo 42 del D.P.R. 600/1973, nel disciplinare gli aspetti formali e sostanziali del provvedimento amministrativo di accertamento, statuisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“.

In particolare l’ultimo comma dello stesso articolo prevede espressamente che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma“.

Il giudizio si chiudeva con l’annullamento dell’atto di accertamento da parte della commissione tributaria adita e conseguentemente arrivava anche la conferma in appello della decisione di prime cure.

L’Agenzia delle Entrate ricorre quindi in Cassazione contro il parere della Commissione Tributaria Regionale della Puglia in quanto ritiene infondata l’eccezione di nullità formulata dai giudici, atteso che entrambi gli avvisi erano stati sottoscritti dal responsabile del procedimento, munito di delega di firma, sicché la nullità non si sarebbe potuta pronunciare in applicazione dell’art. 42 citato, che la commina solo in caso in cui l’atto non sia sottoscritto.

Niente da fare però per l’Agenzia delle Entrate ricorrente in quanto la Sezione Civile VI della Cassazione ha considerato la sentenza di secondo grado perfettamente aderente alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che l’avviso di accertamento, ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973 è nullo se “non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma primo, lett. a) e b) del d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”.

Se non viene esibita la delega che autorizza una persona diversa dal capo ufficio a sottoscrivere l’atto impositivo, l’avviso è affetto da nullità insanabile.

All’Agenzia delle Entrate non resta che adeguarsi al giudicato, pagando pure le spese di lite quantificate dalla Corte di Cassazione in 1.800 euro.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN